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Sentenza — n. 11552/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11552/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11552/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 luglio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima di città nei confronti di Parlatore Michele dichiarato colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la violazione dell'art. 604, comma 4 del codice di rito in relazione all'art. 179 c.p.p. e all'art. 546 comma 3 c.p.p. e agli articoli 624 e 625 nn. 2 w 7 c.p., 69 e 62 bis c.p.. Deduce, in particolare, la nullità della sentenza per difformità tra quanto enucleato dal giudice di primo grado nella parte motiva e quanto espresso nel dispositivo in ordine alla pena in concreto inflitta e al bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'articolo 69 cod. pen., trattandosi di vizio tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento; nonostante la censura svolta al riguardo in appello la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 179 c.p, art. 546 comma 3 c.p, articolo 69 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11552/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto esposto deriva l'assoluta infondatezza della eccezione sollevata anche in questa sede e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici errore nella commisurazione della pena aggravamento della pena sottrazione di energia reato di poca entità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 179 c.p
604, comma 4 del codice di rito in relazione all'art. 179 c.p.p.
art. 546 comma 3 c.p
e all'art. 546 comma 3 c.p.p.
articolo 69 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
Da quanto esposto deriva l'assoluta infondatezza della eccezione sollevata anche in questa sede e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARLATORE MICHELE nato a PALERMO il 18/11/1967 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 luglio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima di città nei confronti di Parlatore Michele dichiarato colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la violazione dell'art. 604, comma 4 del codice di rito in relazione all'art. 179 c.p.p. e all'art. 546 comma 3 c.p.p. e agli articoli 624 e 625 nn. 2 w 7 c.p., 69 e 62 bis c.p.. Deduce, in particolare, la nullità della sentenza per difformità tra quanto enucleato dal giudice di primo grado nella parte motiva e quanto espresso nel dispositivo in ordine alla pena in concreto inflitta e al bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'articolo 69 cod. pen., trattandosi di vizio tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento; nonostante la censura svolta al riguardo in appello la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha ben chiarito in motivazione che l'errore contenuto nella parte motiva della sentenza di primo grado consiste, in buona sostanza, nella erronea indicazione della pena finale ed è del tutto irrilevante, emergendo in altro passaggio della medesima motivazione la correttezza del calcolo con applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, così come preannunciato in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche e della motivazione che lo sorregge; e tale secondo ultimo punto della decisione di primo grado è del tutto conforme alla pena riportata nel dispositivo; deve essersi, dunque, trattato di mero refuso, errore materiale, che non inficia minimamente la decisione né la motivazione su cui essa si fonda; emerge, in altri termini, chiaramente che il tribunale ha inteso infliggere all'imputato la pena di mesi sei di reclusione e di euro 300,00 di multa previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla alle aggravanti contestate (partendo dalla pena base di mesi nove e di euro 450, come precisato nello stesso corpo della motivazione, ridotta per il rito alla pena inflitta).

D'altronde, è vero che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, ma è altrettanto vero che nel caso di specie la prevalenza del dispositivo è in ogni caso suffragata da ciò che emerge chiaramente dalla motivazione.

4. Da quanto esposto deriva l'assoluta infondatezza della eccezione sollevata anche in questa sede e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/2/2022. Il Consigliee estensore Il Presidente