Sentenza — n. 11545/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Giovanni Marco, nato a Taormina (ME), il 06/08/1969, Floresta Gaetana, nata a Catania il 29/07/1976, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 14/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore della parte civile, avv.to Anna Maria Lombardo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica in data 10/12/2018 - con cui Marco De Giovanni e Gaetana Floresta erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il delitto di minaccia e per il delitto di lesioni volontarie semplici, come a loro rispettivamente ascritti ai capi b) e d) - esclusa la recidiva contestata al De Giovanni, rideterminava la pena nei confronti di quest'ultimo, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 11545/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata considerazione dello stato d'ira del De Giovanni, che avrebbe dovuto orientare nel senso della esclusione dell'elemento soggettivo del reato; 2.3 violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Giovanni Marco, nato a Taormina (ME), il 06/08/1969, Floresta Gaetana, nata a Catania il 29/07/1976, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 14/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore della parte civile, avv.to Anna Maria Lombardo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica in data 10/12/2018 - con cui Marco De Giovanni e Gaetana Floresta erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il delitto di minaccia e per il delitto di lesioni volontarie semplici, come a loro rispettivamente ascritti ai capi b) e d) - esclusa la recidiva contestata al De Giovanni, rideterminava la pena nei confronti di quest'ultimo, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
2. Marco Di Giovanni e Gaetana Floresta ricorrono in data 28/02/2020, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppe Marino, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., dovendosi ritenere inattendibile la deposizione della teste D'Agostino, alla luce del complessivo testimoniale acquisito in dibattimento; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata considerazione dello stato d'ira del De Giovanni, che avrebbe dovuto orientare nel senso della esclusione dell'elemento soggettivo del reato; 2.3 violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di valutare la detta causa di non punibilità, anche considerata l'esclusione della recidiva nei confronti del De Giovanni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di Marco Di Giovanni e Gaetana Floresta sono fondati in riferimento al terzo motivo, dovendosi dare atto della omessa valutazione, da parte della sentenza impugnata, circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di specifica deduzione in appello, da ritenersi non manifestamente infondata. Ne consegue, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria. Nel resto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Il primo ed il secondo motivo risultano del tutto versati in fatto, posto che si richiede, rispettivamente, quanto al primo motivo, una rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali — consistendo il ricorso, sul punto, in una disamina della vicenda, di cui offre una ricostruzione alternativa alla luce delle deposizioni dei testi escussi, di cui si riportano stralci e non si considera, quanto al secondo motivo, che nel delitto di cui all'art. 612 cod. pen. l'eventuale stato d'ira del soggetto agente non ha alcun rilievo (Sez. 5, n. 8387 del 02/10/2013, dep. 21/02/2014, Bencivinni, Rv. 259046).
Dal parziale annullamento della sentenza impugnata discende che la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio avverrà all'esito della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibili, nel resto, i ricorsi. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso in Roma, il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefopo CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE 3 7 - Ì7 csmA, '4 o c okir ("(,ic).23,: ,0(2icry CZPLAQint oZQ 4- (liaPprom ‘2` / eF-yo- 42L 404) UcCuul de:(L<-