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Sentenza — n. 10720/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of concrete interest after original detention order was revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the original precautionary measure had been revoked by the investigating judge. The appellant argued for stricter home detention, but the court noted the protective order was no longer in effect. Consequently, the court found no concrete interest in annulling a decision that could not be executed.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 310, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the underlying precautionary measure has been revoked, eliminating the concrete and actual interest required for the annulment request.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of concrete interest revoked precautionary measure home detention order investigating judge revocation mantenimento della carcerazione preventiva procedimento penale pendente soggiorno obbligato

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento collegiale il difensore del CASAGRANDE ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 30 giugno 2021 il Tribunale di Trento, a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod.
Art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 275, cod. proc. pen.
Art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.
Art. 327-bis, cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 30 giugno 2021 il Tribunale di Trento, a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.), ha applicato a Claudio CASAGRANDE, poiché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674 - 01
Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674 - 01).
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, RV. 249002
Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01
Non deve disporsi la condanna del CASAGRANDE al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE CLAUDIO nato a MOENA il 03/05/1956 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIBUNALE DI TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; la memoria, presentata ai sensi della stessa norma, dall'avvocato STEFANO DALDOSS nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 giugno 2021 il Tribunale di Trento, a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.), ha applicato a Claudio CASAGRANDE, poiché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 11 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, 216, comma 1, nn.

1) e 2), 223, commi 1, e 2, n. 2), legge fall., la misura cautelare degli arresti domiciliari in vece dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicato alla stessa persona sottoposta alla indagini con ordinanza in data 3 maggio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Trento.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del CASAGRANDE ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha allegato, con riferimento all'applicazione della più gravosa misura degli arresti domiciliari: - la violazione della legge penale (indicata negli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, 292, comma 2, lett. c-bis), e comma 2-ter, 327-bis cod. proc. pen.) e il vizio della motivazione, ad avviso del ricorrente manifestamente illogica e carente, oltre che apparente (primo motivo); - la violazione della legge penale (indicata negli artt. 274, comma 1, lett.

c) e 275 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, manifestamente illogica e carente, oltre che apparente (secondo motivo).

3. La difesa ha presentato memoria con la quale ha rappresentato che il G.i.p. - con ordinanza del 13 ottobre 2021 (compiegata in copia) - ha revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria già applicata al CASAGRANDE; ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta carenza di un interesse concreto ed attuale a ottenere la chiesta pronuncia di annullamento, poiché è stata revocata l'originaria misura cautelare personale.

1. Sul punto è dirimente considerare che, come esposto, l'ordinanza cautelare genetica è stata nelle more revocata dal G.i.p., ragion per cui rimane priva di effetto, e non può più trovare esecuzione, la statuizione del Collegio del riesame che ha disposto l'applicazione di una misura coercitiva più afflittiva rispetto a quella originariamente applicata. Difatti, la riforma in peius di una misura coercitiva, disposta in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, «postula» che sia efficace la misura già disposta dal primo Giudice «e non è logicamente compatibile con una misura cautelare medio tempore caducata» (cfr.

Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674 - 01). E, a sua volta, l'impugnazione del provvedimento di seconda istanza presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, da cui - per l'appunto - discende l'efficacia della statuizione del Giudice dell'appello cautelare che ha applicato (nella specie, in vece di quella disposta dal G.i.p.) la misura più afflittiva, ancorché essa sia rimasta ineseguita ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui «l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva») proprio in ragione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del CASAGRANDE (cfr.

Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674 - 01). Né, con evidenza, nel caso in esame potrebbe ravvisarsi un interesse a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, in effetti neppure addotto dalla difesa (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, RV. 249002).

2. Non deve disporsi la condanna del CASAGRANDE al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse in quanto è stata revocata l'originaria misura cautelare personale. Così deciso il 16/12/2021. IL.C<:nsi ere estensore Il Presidente Giovan