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Sentenza — n. 10717/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order; execution judge cannot extend aggravated circumstance exclusion to uncharged concurrent crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order denying a pardon to Leone Tommaso, who was convicted of murder and weapons possession. The lower court had excluded the pardon for all concurrent crimes because the aggravating circumstance of acting for 'abject motives' was formally contested only for the weapons and theft charges, not the murder itself. The Supreme Court ruled that the execution judge cannot interpret the uncharged murder crime as sharing the contested aggravating circumstance merely because it is part of a continuous series of crimes.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 2, lett. d), L. 241/2006; Art. 7, D.L. 152/1991: The execution judge cannot extend the exclusion of a pardon to concurrent crimes for which the aggravating circumstance was not formally contested, even if those crimes are objectively linked to the punished ones.

Parole chiave

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pardon application aggravating circumstance concurrent crimes execution judgment abject motives mafia association formal contestation assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 2, lett. d), L. 31 luglio 2006 n. 241
Sicché appare violato, come rilevato dal ricorrente, il disposto dell'art. 1, co.
Art. 7, D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203
Al riguardo ritiene il Collegio di aderire all'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione, se nel giudizio di cognizione non è stata mai contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Sez. 1, n. 43716 del 13/11/2008
Cass., Sez. Sez. 1, n. 43716 del 13/11/2008, Rv.
Cass., Sez. 1, n. 25954 del 04/06/2008
Cass., Sez. 1, n. 25954 del 04/06/2008, Rv.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 40394 del 24/09/2013
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 40394 del 24/09/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONE TOMMASO nato a CATANIA il 01/01/1971 avverso l'ordinanza del 19/07/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., rigettava l'opposizione proposta ex art. 667, co. 4, c.p.p., avverso l'ordinanza con cui in data 27.11.2019 veniva rigettata istanza di applicazione, nell'interesse di Leone Tommaso, del beneficio dell'indulto di cui alla I. 241/2006, in relazione alla sentenza pronunciata dalla corte di assise di appello di Catania del 7.11.2006, divenuta irrevocabile il 13.3.2009, di riforma della sentenza della corte di assise di Catania dell'11.12.1998, con la quale il Leone era stato condannato alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione per i reati di concorso in omicidio e violazione delle disposizioni in materia di armi, commessi in Catania il 13.5.1993.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto nel caso in esame in relazione al reato di cui al capo L) non è stata mai contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7, di. n. 152 del 1991, ostativa dell'indulto ex L. n. 241 del 2006, sicché il beneficio richiesto non poteva non essere attuato. 2.2. Con requisitoria scritta del 13.11.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Al riguardo ritiene il Collegio di aderire all'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione, se nel giudizio di cognizione non è stata mai contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non può ritenerne la ricorrenza al fine di escludere l'applicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 (cfr. Cass., Sez. Sez. 1, n. 43716 del 13/11/2008, Rv. 242199).

Nello stesso senso, si è evidenziato come, una volta che nel giudizio di cognizione non sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il giudice dell'esecuzione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escludere l'applicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, precluso in presenza di detta aggravante, interpretando la sentenza di condanna per più reati in continuazione nel senso che quelli non oggettivamente esclusi dal beneficio siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, per il solo fatto di essere in continuazione con l'associazione di tipo mafioso (cfr.

Cass., Sez. 1, n. 25954 del 04/06/2008, Rv. 240469). Si è ulteriormente precisato al riguardo, con successivo condivisibile arresto, che in materia di applicazione dell'indulto, di cui alla legge 31 aprile 2006, n. 241, il divieto di concessione del beneficio in ordine ai reati aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non può estendersi agli altri reati concorrenti per i quali la medesima aggravante non sia stata formalmente contestata, ritenendone l'esistenza sulla base di una interpretazione contenutistica della sentenza.

In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva esteso il divieto di applicazione dell'indulto per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ai reati di omicidio e detenzione armi, per i quali non era stata formalmente contestata la circostanza, ritenendola contenuta nelle aggravanti formalmente contestate dei motivi abietti e del nesso teleologico (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 40394 del 24/09/2013, Rv. 257603). Con l'ordinanza oggetto di ricorso, invece, il giudice dell'esecuzione motivava la sua decisione, rilevando, da un lato, come pur non essendo stata contestata formalmente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, in relazione al delitto di omicidio, di cui al capo L) dell'imputazione, la stessa risulta formalmente contestata, in ordine ai concorrenti reati di detenzione delle armi e di furto dell'autovettura, utilizzate per commettere l'omicidio, di cui ai capi L1) e L2); dall'altro, che la suddetta circostanza aggravante veniva in fatto descritta nel capo d'imputazione, anche con riferimento al delitto di omicidio di cui al capo L), ma ricondotta alla circostanza aggravante ex art. 61, n. 1, c.p., "testualmente contestata per avere agito per motivi abietti e cioè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa del "Malpasotu" nella quale erano inseriti, sui gruppi mafiosi rivali e sull'intero territorio dagli stessi controllato" (cfr. p. 2).

Sicché appare violato, come rilevato dal ricorrente, il disposto dell'art. 1, co. 2, lett. d), I. 31 luglio 2006, n. 241, che limita l'esclusione del beneficio dell'indulto solo ai "reati per i quali ricorre la circostanza aggravante, di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni".

4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Catania, per nuovo esame sul punto, che il giudice del rinvio condurrà attenendosi ai principi di diritto in precedenza indicati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Catania. Così deciso in Roma il 10.12.2021. 7 Il Consigli