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Sentenza — n. 10715/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and procedural errors regarding nullity requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for nullity of introductory acts and the extension of appeal terms. The appellant argued the lower court failed to motivate its decision on the primary request and that proper foreign searches were not conducted before declaring him irrecoverable. The court ruled that the absence of motivation is not a ground for cassation when a procedural error is alleged, and that the nullity request was procedurally improper under the relevant articles.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The lack of motivation in a lower court decision does not render a cassation appeal inadmissible if the appeal challenges the application of a procedural norm, as the Supreme Court exercises its own control over the decision's prerequisites regardless of the reasoning provided.

Parole chiave

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lack of motivation procedural nullity irrecoverable defendant extension of terms inadmissibility appeal procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento indagine internazionale per truffa ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 175 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo ha denunciato il difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Aì sensi dell'art. 616 cod.
art. 159 cod. proc. pen
• un'interpretazione dell'art. 159 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Aì sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni
Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri
pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric
Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba
Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv.
Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati
259992 - 01; Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Sentenza — n. 23176/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and non-punishment grounds for documentary bankruptcy fraud. The court rejects the defense's arguments regarding recidivism and the non-punishment provision, upholding the lower court's decision. The court emphasizes that the lower court's assessment of recidivism and the non-punishment provision is within its discretionary power and not subject to review by the Supreme Court unless there is a clear logical flaw or contradiction. The defense's arguments regarding the recidivism and the non-punishment provision are rejected, and the appeal is dismissed. The court maintains that the lower court's evaluation of the defendant's criminal history and the circumstances of the offense is within its discretionary power and not subject to review by the Supreme Court unless there is a clear logical flaw or contradiction. The defense's arguments regarding the recidivism and the non-punishment provision are rejected, and the appeal is dismissed. The court maintains that the lower court's evaluation of the defendant's criminal history and the circumstances of the offense is within its discretionary power and not subject to review by the Supreme Court unless there is a clear logical flaw or contradiction.
Sentenza — n. 372/2026 — snpen
Court upholds 'de facto administrator' conviction for fraudulently draining assets from a failing company.
Sentenza — n. 27946/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal on irreperibility decree nullity and statute of limitations grounds.
Ordinanza — n. 34594/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding criminal continuity claim.
Ordinanza — n. 13923/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to pay costs.

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUPPI MICHELE nato a MONTE SANT'ANGELO il 26/06/1961 avverso l'ordinanza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria depositata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 11 dicembre 2020 (dep. il 14 dicembre 2020) la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di Michele TUPPI (richiamando gli artt. 603, comma 4, e 175 cod. proc. pen.): di declaratoria di nullità degli atti introduttivi del procedimento celebrato innanzi al Tribunale di Bologna, all'esito del quale il TUPPI - rimasto contumace - con sentenza emessa il 27 settembre 2013 (irrevocabile il 9 ottobre 2014), è stato dichiarato responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose ed è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione; o, in subordine, di restituzione nel termine per impugnare la medesima sentenza.2.

Il difensore del TUPPI ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato il difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) poiché la Corte di territoriale non avrebbe motivato sulla richiesta principale, volta a ottenere la declaratoria di nullità degli atti introduttivi del detto giudizio, avendo argomentato soltanto sulla «fase dibattimentale e decisionale». Il ricorrente ha dedotto: - di aver rappresentato alla Corte di appello che l'udienza preliminare è stata celebrata il 10 luglio 2012 e che il TUPPI era già stato dichiarato irreperibile in fase di indagini con decreto del pubblico ministero del 22 febbraio 2012; - di aver prodotto «documentazione relativa al fascicolo» del dibattimento celebrato in innanzi al Tribunale di Bologna (in particolare l'estratto della «relazione fallimentare del 2010», pervenuta alla Procura della Repubblica il 27 dicembre 2010) dalla quale si rileva che il TUPPI, ben un anno e mezzo prima dell'udienza preliminare, aveva dichiarato di trovarsi in Polonia, luogo presso cui era reperibile telefonicamente; - che tuttavia non risulta il compimento di ricerche all'estero né alcun tentativo di contatto telefonico per eseguire regolarmente le notifiche nei confronti dell'imputato; - di aver chiesto, con l'istanza rigettata:

• un'interpretazione dell'art. 159 cod. proc. pen. in forza della quale i luoghi di ricerca in esso indicati non siano da considerare tassativi ma solo indicativi (richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto), interpretazione sulla scorta della quale nel caso di specie avrebbero dovuto essere effettuate le ricerche all'estero prima di rendere una dichiarazione di irreperibilità del TUPPI; • e, dunque, in via principale la declaratoria di nullità della dichiarazione di irreperibilità, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi e, solo in subordine, la restituzione in termini per proporre appello; il Giudici di merito (dopo aver assunto riserva all'udienza del 6 ottobre 2020 e a seguito dell'istanza in data 20 marzo 2021, con la quale la difesa ha sollecitato lo scioglimento della riserva alla luce della richiesta di mandato di arresto europeo di imminente esecuzione), con ordinanza notificata il 30 marzo 2021, hanno rigettato l'istanza senza motivare sulla richiesta principale. 2.2.

Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata dedotta la violazione dell'art. 159 cod. proc. pen., in quanto nel caso di specie vi erano elementi per ritenere che il TUPPI si trovasse all'estero e la Corte di appello, sulla scorta di un'interpretazione estensiva dell'art. 159 cit., avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto irreperibilità emesso nei confronti del TUPPI, in quanto: - come già esposto nell'ambito del primo motivo, fino alla celebrazione dell'udienza preliminare nessuna ricerca era stata effettuata all'estero per reperire il TUPPI, che non ha dunque ricevuto alcuna notifica;- egli soltanto dopo la riferita sentenza ha ricevuto formalmente notifiche relative al procedimento.

3. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. dirimente considerare che: - «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando «è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla»), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione; - nel caso in esame dagli atti presenti nel fascicolo (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto:

Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che il TUPPI il 27 gennaio 2014 ha ricevuto a mani proprie l'invito ad eleggere domicilio in Italia a lui indirizzato dal Tribunale di Bologna dopo la pronuncia della detta sentenza nei suoi confronti (e al fine della notifica conseguente alla sua emissione), dunque è tardiva la sua istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e da applicarsi nella specie: Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01;

Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01; Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01, cod. proc. pen.), avanzata il 16 dicembre 2019 quando era con evidenza decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo; - e la richiesta, pure avanzata con lo stesso atto e sulla scorta dei medesimi motivi, di declaratoria di nullità è del tutto erronea, poiché: • ha richiamato l'art. 603, comma 4, cod. proc. pen. che disciplina (nei procedimenti regolati, per l'appunto, dall'ormai abrogata disciplina della contumacia, nei limiti di cui all'art. 15-bis, comma 1, legge n. 67/2014, inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 118) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allorché si celebri l'appello (e non anche allorché si chieda la rimessione in termini per proporre il gravame);

• ed ha comunque chiesto al Giudice che sarebbe competente sull'impugnazione di rendere una declaratoria di nullità non consentita in sede di valutazione della fondatezza dell'istanza di rimessione in termini.4. Aì sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/