Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10711/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to potential increase in base sentence for continued crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant challenged a lower court's decision to increase the base sentence for continued crimes, arguing it violated procedural rules. The court ruled that such appeals are inadmissible when they risk a 'reformatio in peius' by increasing the penalty for the more serious offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.; In appeals regarding continued crimes, an appeal by the accused challenging the gravity assessment is inadmissible if acceptance would increase the base sentence for the more serious crime, as this constitutes a lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of legal interest reformatio in peius continued crimes base sentence increase procedural inadmissibility commisurazione della pena per rapina sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, ai sensi della chiara formulazione dell'art. 591, co.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000
Cass., Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALENTI MAURIZIO nato a CATANIA il 11/02/1974 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di Pistoia, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., in accoglimento della richiesta proposta da Valenti Maurizio, ritenuta la continuazione tra i reati di cui alle sentenze n. 3512/2013 della corte di appello di Firenze e n. 669/09 della corte di appello di Catania, pronunciate nei confronti del suddetto Valenti, rideterminava la pena per i reati oggetto delle predette sentenze in anni 7 di reclusione ed euro 5.500,00 di multa.

2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Valenti, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, "con riferimento alla sentenza da considerare quale pena base su cui applicare la disciplina del reato continuato". In particolare, rileva il ricorrente, il giudice di merito è incorso nell'erronea applicazione ed interpretazione del disposto dell'art. 671, c.p.p., avendo considerato, con riferimento alla sentenza n. 497/11, emessa in data 20.5.2011 dal tribunale di Pistoia, confermata dalla sentenza n. 3512/13, pronunciata il 25.11.2013 dalla corte di appello di Firenze, divenuta definitiva in data 7.12.2016, la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1500,00 di multa, irrogata all'imputato per il delitto di cui all'art. 628, c.p., quale pena base su cui applicare l'aumento per la continuazione con la sentenza di cui al punto sub n.

1) dell'impugnata ordinanza, laddove la pena base su cui applicare l'aumento in questione avrebbe dovuto essere individuata in quella complessiva di anni sette di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, di cui alla sentenza della corte di appello di Catania n. 669/C/09 del 30.3.2009, divenuta definitiva in data 2.2.2010, per il reato di cui all'art. 73, d.p.r. 309/90.

3. Con requisitoria scritta del 13.10.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, ai sensi della chiara formulazione dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., che, nel dettare in generale, dunque anche per il ricorso per cassazione, le regole sulla inammissibilità dell'impugnazione, impone di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da "chi non ha interesse. Ed invero, come affermato da un condivisibile orientamento formatosi da tempo nella giurisprudenza di legittimità e non contraddetto da successivi arresti, in tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento, come nella fattispecie in esame, comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (cfr.

Cass., Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Rv. 216804) Né il ricorrente ha esplicitato le ragioni che giustificano la proposizione del ricorso di cui si discute, che, sotto questo profilo, appare affetto anche da evidente genericità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.11.2021. Il Consiglie"E tensor I