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Sentenza — n. 10708/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10708/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CRISTIANO nato a ROMA il 21/08/1997 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Roma rigettava la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis, c.p., formulata nell'interesse di Esposito Cristiano.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10708/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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documenti mancanti condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate restituzione in pristino adempimento dei presupposti processuali difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CRISTIANO nato a ROMA il 21/08/1997 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Roma rigettava la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis, c.p., formulata nell'interesse di Esposito Cristiano.

2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Esposito, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili.

3. Con requisitoria scritta del 12.10.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stata allegata al ricorso, né risulta rinvenuta agli atti specifica procura speciale rilasciata dall'Esposito all'avv. Walter De Agostino, del Foro di Roma, che sottoscrive il ricorso presentato nell'interesse del suddetto Esposito. Ed invero, come affermato da un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis, c.p.p., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640, c.p.p., in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480; Cass., Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, Rv. 280346).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.11.2021. Il Consiglievie Estensore Il President