Sentenza — n. 10696/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 3 febbraio 2020 (dep. il 14 aprile 2020) la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Carmelo ALFIERI - ha confermato la pronuncia del 6 febbraio 2019, con la quale il Tribunale di Como aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di sostituzione di persona e truffa, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, ritenuta la contestata recidiva reiterata infranquinquennale, lo aveva condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 485 cod. pen, artt. 150 cod. pen; Sentenza — n. 10696/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione della legge penale a cagione dell'erronea qualificazione del fatto quale sostituzione di persona anziché come falsità in scrittura privata ex art. 485 cod. pen., oggi abrogato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALFIERI CARMELO nato a REGGIO CALABRIA il 16/02/1951 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 3 febbraio 2020 (dep. il 14 aprile 2020) la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Carmelo ALFIERI - ha confermato la pronuncia del 6 febbraio 2019, con la quale il Tribunale di Como aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di sostituzione di persona e truffa, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, ritenuta la contestata recidiva reiterata infranquinquennale, lo aveva condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione della legge penale a cagione dell'erronea qualificazione del fatto quale sostituzione di persona anziché come falsità in scrittura privata ex art. 485 cod. pen., oggi abrogato.
3. Il medesimo difensore ha fatto pervenire certificato dal quale risulta che l'imputato è deceduto il 13 agosto 2021.
4. Alla luce del decesso dell'imputato in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione dei reati in contestazione (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Geràio