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Sentenza — n. 10681/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10681/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Massariello Giuliano, con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sua affermazione di responsabilità per il reato di furto di un portafoglio commesso in danno di Varna Bucciantini, delitto aggravato dalla destrezza per aver approfittato "di un attimo di distrazione" della persona offesa, "mentre era intenta ad acquisti nel supermercato" (in tali termini è stato contestato).2. Con un unico motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla sussistenza della aggravante della destrezza.

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10681/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la memoria a firma del difensore, il ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e allegando che nelle more è intervenuta remissione di querela, con correlata accettazione.

Parole chiave

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furto di lieve entità truffa aggravata favoreggiamento furto per mestiere furto aggravato reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
Le spese vanno poste a carico del querelato, non essendo intervenuto accordo in termini diversi a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSARIELLO GIULIANO nato a NAPOLI il 22/07/1985 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante ex art. 625, n. 4, cod.pen. e rideterminare la pena; lette le note conclusive a firma dell'avv. Roberto Cerboni, difensore di Massariello Giuliano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, esclusa l'aggravante della destrezza, per intervenuta remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

1. Massariello Giuliano, con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sua affermazione di responsabilità per il reato di furto di un portafoglio commesso in danno di Varna Bucciantini, delitto aggravato dalla destrezza per aver approfittato "di un attimo di distrazione" della persona offesa, "mentre era intenta ad acquisti nel supermercato" (in tali termini è stato contestato).2. Con un unico motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla sussistenza della aggravante della destrezza.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto escludersi la suddetta aggravante.

4. Con la memoria a firma del difensore, il ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e allegando che nelle more è intervenuta remissione di querela, con correlata accettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, giacché, così come emerge dallo stesso capo di imputazione e dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l'aggravante della destrezza non sussiste.

2. Risulta dalle sentenze di merito che la persona offesa ha descritto uno stato di disattenzione nel momento in cui le è stata "sfilata" la borsa dal carrello utilizzato per fare la spesa (pag. 4 della sentenza di appello). È evidente, allora, che non può ritenersi configurabile l'aggravante contestata. Invero, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 Ud. - dep. 12/07/2017-, Quarticelli, Rv. 270088).

3. L'esclusione dell'aggravante e la remissione della querela intervenuta dopo la proposizione del ricorso impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato di furto semplice. Le spese vanno poste a carico del querelato, non essendo intervenuto accordo in termini diversi a norma dell'art. 340 cod. proc. pen. PQM Esclusa l'aggravante della destrezza, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021 Il Consigliere e