Civil appeal dismissed; civil nullity of first-instance judgment upheld due to failure to raise intermediate nullity objection timely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the civil provisions of the appealed second-instance judgment, which had revoked the first-instance ruling in favor of the civil party. The civil party argued that the second-instance court erred by declaring the first-instance judgment null without the defense having timely raised the objection. The Court held that the defense failed to immediately object to the revocation of the witness's admission, thereby waiving the right to challenge the nullity under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 586, cod. proc. pen.: The revocation of an order admitting defense witnesses without motivation on the requisite requirement of superfluousness produces a general nullity of intermediate regime that must be immediately deduced by the present party; failure to do so results in the nullity being cured.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile BERNARDI VALENTINA nato a ROMA il 27/05/1968 nel procedimento a carico di: PLACIDI ANTONELLA nato a ROMA il 22/10/1960 avverso la sentenza del 15/10/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello; letta la memoria a firma dell'avvocato Marco Fagiolo, difensore di Placidi Antonella, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice di appello, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonella Placidi in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen, perché estinto per prescrizione, e ha revocato le statuizioni civili pronunziate in favore della persona offesa Valentina Bernardi. Tale ultima statuizione è conseguita all'accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di nullità della sentenza impugnata, come formulata dal difensore dell'imputata, avendo il Giudice 1 di Pace revocato l'ordinanza di ammissione di un teste, omettendo di motivare sulla superfluità della prova.
Il Tribunale di Velletri ha rilevato non solo che la difesa aveva regolarmente citato la testimone, signora Silvia Costantin, e che la stessa non fosse comparsa, ma anche che nel verbale di udienza non vi fosse motivazione in ordine alla revoca della prova già ammessa: «L'unica apparente motivazione di tale provvedimento di revoca del teste è costituito dal rilievo "dell'imminente maturarsi del termine prescrizionale" (pag. 4 della sentenza qui in esame)».
2. Propone ricorso la parte civile Valentina Bernardi, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, avvocato Domenico Ercolino. 2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione alla deducibilità della nullità proposta dall'imputata con l'atto di appello, evidenziando come la stessa dovesse essere eccepita dalla parte ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod.proc.pen. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla declaratoria della sentenza di primo grado, essendo legittima l'ordinanza di revoca della prova testimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili.
2. Il Tribunale è incorso in violazione di legge nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, giacché - come emerge dagli atti- la difesa dell'imputata, nell'udienza nella quale è stata emessa l'ordinanza di revoca della prova testimoniale già ammessa, nulla ha eccepito. Va allora ribadito che la revoca di testi ammessi in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, che sottostà agli oneri di eccezione di cui all'art. 182, comma secondo, cod.proc.pen., come si è detto, non rispettati nella specie, in quanto la difesa dell'imputata ha assistito al compimento dell'atto senza nulla immediatamente dedurre.
Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 5, Sentenza n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; in senso conforme, n. 53823 del 2017 rv. 271732 - 01, n. 18351 del 2012 rv. 252680 - 01, n. 51522 del 2013 rv. 257891 - 01, n. 9761 del 2015 rv. 263210 - 01).
D'altronde, l'onere di eccezione e la conseguente sanatoria non può ritenersi inciso dal regime di cui all'art. 586 cod.proc.pen., che concerne l'impugnazione differita delle ordinanze; è evidente, infatti, che v'è differenza tra la procedura di impugnazione e il regime delle eccezioni delle nullità a regime intermedio, sicché quest'ultima deve essere dedotta nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod.proc.pen. e riproposta con l'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 586 cod.proc.pen. PQM annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021 Il