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Sentenza — n. 10666/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10666/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: GRECO ROBERTO nato a LECCE il 13/10/1986 GRECO RITA ANCHE PCN nato a LECCE il 07/09/1983 GRECO FRANCESCA ANCHE PCN nato a LECCE il 16/09/1987 avverso la sentenza del 14/01/2020 del GIUDICE DI PACE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. ík_eiOR Ve-Le4-' e,C,-k L_tAito 9 difensore cÀ („oLt. JL ft 'R

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 34 d.lgs. n. 274/2000, art. 623 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10666/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Chiriatti, per Roberto Greco, ha fatto pervenire memoria difensiva e ha concluso chiedendo la conferma della sentenza, facendo rilevare che unico momento in cui va valutata la non opposizione delle parti è quello in cui il giudice opera il tentativo di conciliazione, fino all'apertura del dibattimento, mentre, successivamente, ove ne sussistano i presupposti, il giudice può applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. 1gs. n 274 del 2000, indicando questa come unica interpretazione costituzionalmente orientata della norma.3.3.11 difensore Avv.

Parole chiave

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rigore per motivi familiari espulsione di familiari stralcio del procedimento espulsione nonostante gravi patologie soppressione della rendita d'invalidità ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
281262) il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod.
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
punto 9.) «la volontà di opposizione della parte offesa (quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 nella fase successiva all'azione penale) ....
art. 623 cod. proc. pen
Tanto considerato che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: GRECO ROBERTO nato a LECCE il 13/10/1986 GRECO RITA ANCHE PCN nato a LECCE il 07/09/1983 GRECO FRANCESCA ANCHE PCN nato a LECCE il 16/09/1987 avverso la sentenza del 14/01/2020 del GIUDICE DI PACE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. ík_eiOR Ve-Le4-' e,C,-k L_tAito 9 difensore cÀ („oLt. JL ft 'R

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Lecce ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Roberto Greco, ai sensi dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 e ha assolto Rita e Francesca Greco perché il fatto non sussiste, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, di cui agli artt. 81, 612, 581 cod. pen. commessi in danno reciproco.

2. Avverso la sentenza descritta ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, denunciando che, nella motivazione, si dà atto della sussistenza del fatto ascritto a Roberto Greco, ma si conclude per il proscioglimento ai sensi dell'art. 34, u.c., d 1gs. n. 274 del 2000, sulla base di una valutazione dell'elemento soggettivo del tutto apodittica e non suffragata da riscontri. Inoltre, si denuncia violazione dell'art. 34 cit., in relazione all'applicazione della causa di non punibilità, in favore di Roberto Greco, tenuto conto che la particolare tenuità del fatto può operare soltanto se le parti non si oppongono. Nella specie, invece, la parte civile aveva concluso per la condanna e la richiesta di pronuncia risarcitoria.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art. ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 3.1.11 difensore Avv. F. Ruggio, per le parti civili Rita e Francesca Greco, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 3.2.11 difensore Avv.

S. Chiriatti, per Roberto Greco, ha fatto pervenire memoria difensiva e ha concluso chiedendo la conferma della sentenza, facendo rilevare che unico momento in cui va valutata la non opposizione delle parti è quello in cui il giudice opera il tentativo di conciliazione, fino all'apertura del dibattimento, mentre, successivamente, ove ne sussistano i presupposti, il giudice può applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. 1gs. n 274 del 2000, indicando questa come unica interpretazione costituzionalmente orientata della norma.3.3.11 difensore Avv.

F. Spagnolo, per l'odierna udienza, per le parti civili Rita e Francesca Greco, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II ricorso della parte pubblica deve essere accolto. 1.1.Va premesso che, in linea con l'orientamento costante di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 23043 del 23/03/2021, Ambu, Rv. 281262) il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett.

e) della citata norma.

2. Ciò posto, si rileva che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, d.lgs. 274/2000, se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se la persona offesa non si oppone, mancata opposizione che non può individuarsi nel caso in cui questa si sia costituita parte civile nel processo. Tale conclusione è in linea con l'insegnamento impartito sul tema dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella motivazione della sentenza n. 43264 del 16/07/2015, Steger, Rv. 264547, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo il quale (cfr. punto 9.) «la volontà di opposizione della parte offesa (quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 nella fase successiva all'azione penale) .... sia implicita nei casi in cui la persona offesa, costituitasi, in quanto soggetto danneggiato dal reato, quale parte civile, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni» (cfr. tra le altre, anche Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Mate', Rv. 277404). 2.1.E' dunque, palese, nel caso al vaglio, l'insussistenza dei requisiti che legittimano l'applicazione della causa di non punibilità disciplinata dalla norma evocata, al di là delle questioni che ineriscono la valutazione dell'elemento soggettivo dei reati, da rimettere al nuovo esame da svolgersi nel giudizio di rinvio, tenuto conto che le parti civili, sulla base del comportamento processuale serbato, hanno manifestato l'univoca volontà, attraverso la richiesta di ottenere il risarcimento del danno, di opporsi all'operatività della causa di non punibilità.

3. Ne deriva l'accoglimento del ricorso della parte pubblica, rimettendo al definitivo ogni valutazione in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese formulata dalle parti civili. 3.1.Consegue, infatti, da quanto sin qui esposto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di Roberto Greco. Si dispone, all'uopo, il rinvio al giudice di pace, in adesione all'indirizzo di questa Corte, secondo il quale (Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278791) in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, qual è quella di assoluzione, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio.

Tanto considerato che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per saltum disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a Roberto Greco, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Le