Cassation court annuls appeal judgment declaring crime extinguished by prescription due to missed deadline and suspended terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment which had confirmed a conviction without addressing the defense's claim of prescription. The defense argued that the maximum statutory period for prescription had expired before the appeal judgment, citing multiple interruptions and suspensions of the time limit. The court ruled that the crime was indeed extinguished by prescription before the appeal, mandating the annulment of the criminal penalty while leaving civil compensation effects intact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 160, 161 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by prescription before the appeal judgment, the second instance court must declare this fact; failure to do so renders the appeal judgment void regarding criminal liability, though civil effects may survive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTE VINCENZA nato a VILLA DI BRIANO il 01/07/1948 avverso la sentenza del 15/06/2020 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Wlitst_il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE g l che ha concluso chiedendovc ay." 44--"-"'2-- (J• Lt'`3 • udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice di appello, in data 15 giugno 2020, ha confermato la condanna, emessa in data 7 luglio 2014, dal Giudice di pace di Trentola Ducenta, nei confronti di Vincenza Conte, in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., alla pena di euro 516,00 di multa. 2.Avverso l'indicata sentenza l'imputata propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. G. Grasso, denunciando vizio di motivazione in relazione alla mancata riforma della pronuncia di primo grado, per intervenuta prescrizione, producendo documentazione (verbali di udienze in cui si sono verificate cause di sospensione del corso della prescrizione). 2.1.In sede di discussione, la difesa aveva concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, come si evince dal relativo verbale, oltre che dalla pag. 2 della sentenza impugnata, per essere spirato il termine massimo prima della data del 15 giugno 2020, richiesta sulla quale la Corte di appello non si sarebbe pronunciata.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1/04/2021, n. 44, come convertWo, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1. Deve rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
2. Cio' posto si osserva che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., va considerata la pena edittale massima prevista dall'art. 582 cod. pen—Donde, tenuto conto del tempus commissi delicti (fatto del 18 febbraio 2009) dell'esistenza di plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 7 luglio 2014), il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. di anni sette mesi sei è spirato il 18 agosto 2016, cui vanno aggiunti 179 giorni di sospensione del corso della prescrizione maturata nel giudizio di merito a seguito di rinvii del procedimento che hanno determinato l'effetto sospensivo ex art. 161 cod. pen.
Infatti, il processo è stato rinviato dal 1 luglio 2013 al 7 ottobre 2013 per concomitante impegno della difesa, con sospensione del termine di prescrizione per giorni sessanta, nonché dal 7 ottobre 2013 al 3 febbraio 2014 per astensione dei difensori dalle udienze, per 119 giorni. 2.Ergo in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. :35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) e, comunque, di censure che attengano all'accertata responsabilità, va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di appello. 2.1.
L'accoglimento del ricorso non incide sugli effetti civili, risultando la pronuncia risarcitoria del primo giudice non attinta da alcun motivo di ricorso e pacificamente sopravvivendo all'estinzione del reato per prescrizione, le statuizioni con effetti civili pronunciate dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali, perché il reato e' estinto per prescrizione. Fermi gli effetti civili. Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Enrico Vittorio S