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Sentenza — n. 9437/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9437/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto da Torre Brunella avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Modena.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 9437/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto da Torre Brunella avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Modena.

Parole chiave

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furto aggravato altri capi d'accusa gravi addebiti penali truffa aggravata indagine per furto tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Come ha osservato il giudice di secondo grado, il primo motivo è generico, perché attiene a un profilo non pertinente nel caso in rassegna, dato che l'imputata è stata riconosciuta colpevole di un reato procedibile di ufficio (quale è il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORRE BRUNELLA nata a CORREGGIO il 15/11/1958 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto da Torre Brunella avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Modena.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che i motivi di appello sarebbero specifici.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si pone in contrato con la normativa e la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità.

4. La decisione della Corte di appello di Bologna si conforma ai principi enucleati dal giudice di legittimità sul tema della specificità dei motivi di impugnazione. L'imputata aveva coltivato due motivi di gravame. Con il primo aveva eccepito l'invalidità della querela, con il secondo aveva contestato il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli 62, n. 4 e 62-bis cod. pen. 4.1. Come ha osservato il giudice di secondo grado, il primo motivo è generico, perché attiene a un profilo non pertinente nel caso in rassegna, dato che l'imputata è stata riconosciuta colpevole di un reato procedibile di ufficio (quale è il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.). 4.2.

L'ordinanza di inammissibilità è corretta anche in ordine alla valutazione, in termini di aspecificità, del secondo motivo. La doglianza risulta intrinsecamente generica, giacché si esaurisce in una richiesta di riconoscimento delle circostanze aggravanti (generiche e del danno di particolare tenuità) sulla base di mere formule di stile, senza indicare quali elementi concreti caratteristici della fattispecie in rassegna avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e avrebbero dovuto sorreggere un giudizio di particolare tenuità del danno (a fronte del furto di un televisore del valore di 257 euro).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigli