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Sentenza — n. 9431/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate obviousness of legal error in sentencing. The court rejected the claim that preferential payments were legal. The ruling established that sentencing errors are not admissible unless glaringly obvious. The court found the appeal failed to prove other creditors were unpaid. The decision upheld the conviction for preferential bankruptcy. Keywords include preferential bankruptcy, inadmissibility, immediate obviousness, criminal appeal, creditor parity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9431/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Piero Amara inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Amara argued that his preferential payments were protected by professional privilege, meaning no creditor parity violation occurred. The court rejected this, stating that the error in sentencing was not immediately obvious from the trial record or indictment. Consequently, the appeal was dismissed because the legal error required proof of other unpaid creditors, which was not evident.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. pen.; Art. 444, comma 2, cod. proc. pen. The appeal against a sentencing decision is inadmissible if the alleged legal error is not immediately obvious and indisputable from the indictment and trial record.

Parole chiave

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preferential bankruptcy inadmissibility of appeal immediate obviousness creditor parity violation criminal sentencing review professional privilege court costs and fine altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. pen.
Tale considerazione è determinante ai fini dell'inammissibilità del ricorso, in considerazione dei limiti del sindacato di legittimità relativo alle sentenze di patteggiamento, imposti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Viene in esame la sentenza del GUP del Tribunale di Siracusa del 203.2021 con cui, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 2751-bis, comma primo, n. 2 cod. civ.
L'art. 2751-bis, comma primo, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d 'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
Art. 129 cod. proc. pen.
In ogni caso, emerge dal testo della sentenza che il giudice ha certamente valutato, ex art. 129 cod. proc. pen., la presenza di cause di immediata declaratoria di improcedibilità, escludendo un tale esito processuale, facendo richiamo alle fonti di prova.
art. 444 cod. proc. pen
Viene in esame la sentenza del GUP del Tribunale di Siracusa del 203.2021 con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di Piero Amara la pena di nove mesi di reclusione per il reato di bancarotta preferenziale in relazione al fallimento SAI 8 s.p.a.
art. 129 cod. proc. pen
In ogni caso, emerge dal testo della sentenza che il giudice ha certamente valutato, ex art. 129 cod. proc. pen., la presenza di cause di immediata declaratoria di improcedibilità, escludendo un tale esito processuale, facendo richiamo alle fonti di prova.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d 'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3797 del 15/1/2018, Hofmann, Rv. 272165
Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842
Corte Cost. n.186 del 2000
sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMARA PIETRO (anzi PIERO) nato a AUGUSTA il 24/04/1969 avverso la sentenza del 20/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG PIERO GAETA che ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso Jit

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame la sentenza del GUP del Tribunale di Siracusa del 203.2021 con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di Piero Amara la pena di nove mesi di reclusione per il reato di bancarotta preferenziale in relazione al fallimento SAI 8 s.p.a. ed alla posizione dell'imputato di percettore di pagamenti preferenziali a favore di una società a lui riconducibile.

2. Avverso la sentenza propone ricorso Piero Amara, tramite i difensori di fiducia, invero con due distinti atti del tutto identici, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge: la pena è stata applicata in relazione ad una fattispecie che non costituisce reato. Richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente evidenzia che i pagamenti effettuati in suo favore della fallita e ritenuti oggetto di bancarotta preferenziale erano assistiti da privilegio, in quanto crediti relativi ad attività professionale, circostanza pacifica in punto di fatto e riconosciuta anche nella motivazione del provvedimento impugnato; sicchè, in assenza di altri crediti aventi titolo prevalente o equivalente, deve escludersi che sia stata alterata la par condicio creditorum: un credito assistito da privilegio può essere soddisfatto con precedenza rispetto ad altre prestazioni prive di tale privilegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tesi del ricorrente si fonda su un'affermazione corretta in punto di diritto ed in via generale ed astratta. Effettivamente, infatti, può condividersi che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum", che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l'esistenza di altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale, ma tale prova non può essere desunta sulla base del principio civilistico di "non contestazione" (Sez. 5, n. 3797 del 15/1/2018, Hofmann, Rv. 272165).

L'art. 2751-bis, comma primo, n. 2 cod. civ. riconosce privilegio generale sui mobili ai crediti per retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione, sia pur di grado recessivo rispetto a quello dei lavoratori subordinati, sicché, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, occorre la prova del concorso con altri crediti di grado prevalente o equivalente. Ciò posto, deve evidenziarsi come, dalla sentenza, non si evinca la presenza o meno di altri creditori privilegiati non soddisfatti, essendo stato preferito il ricorrente, ma soltanto si deduce la natura del credito, sicuramente legato a compensi professionali.

Anche, dunque, volendo ammettere che il credito del ricorrente abbia avuto natura privilegiata, da tale constatazione non può derivare automaticamente l'irrilevanza penale della condotta di bancarotta preferenziale contestata nei suoi confronti e nei confronti del concorrente amministratore della società fallita. Tale considerazione è determinante ai fini dell'inammissibilità del ricorso, in considerazione dei limiti del sindacato di legittimità relativo alle sentenze di patteggiamento, imposti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. pen. Ed infatti, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, addirittura in termini di sua irrilevanza, nel caso di specie, non è immediatamente percepibile, non emergendo dalla sentenza di patteggiamento, di tal che non è denunciabile in cassazione, poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842).

E' importante ribadire, per completare l'affermazione del principio di diritto enunciato, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (cfr. la citata sentenza n. 33145 del 2020). Ebbene, da tali indicatori non è possibile desumere, con la necessaria indiscussa immediatezza imposta dai limiti del sindacato del giudice di legittimità sulle sentenze di applicazione pena, che la condotta dell'imputato sia stata legittima e non abbia configurato il reato di bancarotta preferenziale, qualificazione penale cui, pure, egli stesso ha mostrato di aderire, avanzando richiesta di patteggiamento.

In ogni caso, emerge dal testo della sentenza che il giudice ha certamente valutato, ex art. 129 cod. proc. pen., la presenza di cause di immediata declaratoria di improcedibilità, escludendo un tale esito processuale, facendo richiamo alle fonti di prova. Né, del resto, l'imputato ha prestato il suo consenso in base ad una contestazione di reato diversa da quella poi riqualificata, come sostenuto nel ricorso, ma — stando alla ricostruzione dello svolgimento del processo descritta in sentenza - ha avanzato istanza di patteggiamento successivamente alla riqualificazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero in bancarotta preferenziale, avvenuta all'udienza del 13.7.2021, tanto che la pena è stata calibrata rispetto alla ben meno grave fattispecie di bancarotta preferenziale, e non in relazione alla contestazione originaria di concorso in bancarotta distrattiva.

Il ricorso, pertanto, è inammissibile.

3. Alla declaratoria d 'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Papa-01/4. t 71,