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Sentenza — n. 9430/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9430/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9430/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17.08.2021, il Tribunale di Bergamo applicava ex art. 444 e ss . c.p.p. ad Alrahal Ali e Alqasem Hasan la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 497-bis comma 1 c.p., perché sorpresi dalla polizia di frontiera in procinto di imbarcarsi su un volo aereo, utilizzando documenti risultati contraffatti e apparentemente rilasciati da autorità straniere.

Regesto Legislator

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art. 497-bis comma 1 c.p, art. 497-bis comma 2 c.p, art. 497 bis c.p; Sentenza — n. 9430/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale in sede, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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procedimento per falsità contraffazione di merci frode alla legge sugli stranieri esibizione dei documenti d'identità immigrazione clandestina eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis comma 1 c.p
Orbene, nella fattispecie in esame la dedotta illegalità della pena viene fatta discendere da una erronea qualificazione della fattispecie nel comma primo dell'art. 497 bis c.p., testualmente indicato nella rubrica dell'imputazione, piuttosto che più correttamente nel comma secondo.
art. 497-bis comma 2 c.p
Orbene, nella fattispecie in esame la dedotta illegalità della pena viene fatta discendere da una erronea qualificazione della fattispecie nel comma primo dell'art. 497 bis c.p., testualmente indicato nella rubrica dell'imputazione, piuttosto che più correttamente nel comma secondo.
art. 497 bis c.p
Orbene, nella fattispecie in esame la dedotta illegalità della pena viene fatta discendere da una erronea qualificazione della fattispecie nel comma primo dell'art. 497 bis c.p., testualmente indicato nella rubrica dell'imputazione, piuttosto che più correttamente nel comma secondo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: ALRAHAL ALI nato il 01/09/1990 ALQASEM HASAN nato il 12/09/1992 avverso la sentenza del 17/08/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.08.2021, il Tribunale di Bergamo applicava ex art. 444 e ss . c.p.p. ad Alrahal Ali e Alqasem Hasan la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 497-bis comma 1 c.p., perché sorpresi dalla polizia di frontiera in procinto di imbarcarsi su un volo aereo, utilizzando documenti risultati contraffatti e apparentemente rilasciati da autorità straniere.

2. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Bergamo ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., deducendo l'illegalità della pena applicata, per avere il Tribunale erroneamente determinato la pena base in misura inferiore alla pena edittale minima prevista dalla legge, dovendo la condotta in contestazione essere ricondotta, non alla fattispecie di cui all'art. 497- bis comma 1 c.p., ma alla fattispecie di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p., la quale costituisce fattispecie autonoma di reato, ricorrente quando il soggetto agente non è meramente in possesso del documento falsificato, ma ha contribuito alla sua contraffazione, anche soltanto col fornire la propria fotografia; per tale fattispecie è prevista una pena minima edittale di anni due e mesi otto di reclusione — risultante dall'aumento non inferiore ad un terzo della pena di cui al comma primo.

3. Il Procuratore Generale in sede, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Invero, con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e all'erronea qualificazione giuridica del fatto (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). In merito a tale ultima ipotesi, questa Corte ha chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116). 1.1.

Orbene, nella fattispecie in esame la dedotta illegalità della pena viene fatta discendere da una erronea qualificazione della fattispecie nel comma primo dell'art. 497 bis c.p., testualmente indicato nella rubrica dell'imputazione, piuttosto che più correttamente nel comma secondo. Tale asserita erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, tuttavia, non appare essere frutto di un errore manifesto, rilevabile con indiscutibile immediatezza e senza margini di opinabilità, ossia palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tenuto conto del fatto che "nelle ipotesi di un documento contraffatto con apposizione della foto dell'indagato, l'applicazione del comma 2 costituisce ...il frutto di una valutazione del fatto da parte del giudice del merito sulla base delle prove raccolte a proposito dell'eventuale concorso dell'agente anche nella condotta di falsificazione, non potendosi escludere, per converso, in linea di principio, che anche nella situazione descritta (possesso di documento falso, recante la propria fotografia) possa operare il comma 1 della norma" (cfr. motivazione sent.

Sez.5, n. 25659 del 13/03/2018). 1.2. In tale contesto, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti, in assenza di ulteriori elementi emergenti dalla motivazione della sentenza impugnata relativi alla condotta degli imputati, non appare espressione di un errore manifesto e, dunque, di un vizio deducibile in sede di legittimità.

3. Il ricorso del P.G. va, dunque, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso il 24.1.2022 Il Consigliere ensore Il Presidente Gera b one CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE