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Sentenza — n. 9425/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9425/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 6 aprile 2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Luana Barreca avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 61 n. 11 quater, 99, 110, 629 comma secondo, in relazione all'art. 628 comma terzo, n. 3, 416bis1. cod. pen., 71 dlgs 159/2011 (capo L), perché, in concorso morale e materiale con Barreca Filippo, Labate Francesco, Labate Antonino, Foti Giovanni Battista e Palumbo Filippo, con minaccia consistita nell'ostentare il proprio ruolo di partecipi all'associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta (capo A) e nel prospettare gravi ritorsioni in caso di mancato accoglimento della richiesta, costringevano Zito Simone, I amministratore unico della società IMPRESIG srl, nonché Perrello Giuseppe e Perrello Pasquale, titolari della "Costruzioni Perrone srl", a versare - a titolo di "pizzo" - una somma di denaro.

Regesto Legislator

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artt. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9425/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Infine, non ricorrerebbe nessuna esigenza cautelare a supporto della misura limitativa applicata nei confronti della odierna ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, articolato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. Gatto, si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti favoreggiamento estradizione accessoria arresto in vista d'estradizione permesso di promuovere un procedimento penale atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

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artt. 273 cod. proc. pen
pen., nonché in ordine agli artt. 273 cod. proc. pen., 110, 56 e 629, commi 1 e 2, in relazione all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARRECA LUANA nato a REGGIO CALABRIA il 08/01/1981 avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma del difensore della ricorrente, avv. Aurelio Chizzoniti, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 aprile 2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Luana Barreca avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 61 n. 11 quater, 99, 110, 629 comma secondo, in relazione all'art. 628 comma terzo, n. 3, 416bis1. cod. pen., 71 dlgs 159/2011 (capo L), perché, in concorso morale e materiale con Barreca Filippo, Labate Francesco, Labate Antonino, Foti Giovanni Battista e Palumbo Filippo, con minaccia consistita nell'ostentare il proprio ruolo di partecipi all'associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta (capo A) e nel prospettare gravi ritorsioni in caso di mancato accoglimento della richiesta, costringevano Zito Simone, I amministratore unico della società IMPRESIG srl, nonché Perrello Giuseppe e Perrello Pasquale, titolari della "Costruzioni Perrone srl", a versare - a titolo di "pizzo" - una somma di denaro.

In particolare, richiedevano la somma di 35.000 euro (o comunque un importo corrispondente al 3% dell'ammontare dell'appalto), oltre all'ulteriore somma di 7.000 euro per conto della cosca mafiosa egemone nella zona di Saline ioniche, ottenendo il versamento di almeno 5.000 euro e sollecitando ulteriori versamenti non effettuati per le resistenze delle persone offese. Nello specifico, secondo l'ipotesi accusatoria, Luana Barreca forniva ausilio al coniuge Francesco Labate ed al padre Filippo Barreca, informava quest'ultimo sull'evolversi della vicenda, consentendogli di avere contezza dell'operato dei sodali e di impartire le conseguenti direttive operative e accompagnava il marito agli incontri con Filippo Palumbo, finalizzati a quantificare l'importo dell'estorsione e a determinare le modalità di riscossione.

2. Avverso la suindicata ordinanza e nell'interesse della Barreca, hanno proposto, con due distinti atti, ricorso gli avvocati Aurelio Chizzoniti e Lorenzo Gatto. 2.1. In entrambi gli atti di ricorso si denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in ordine agli artt. 61, n. 11 quater, 99, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., nonché in ordine agli artt. 273 cod. proc. pen., 110, 56 e 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416 bis cod. pen., 71 D.L. 159/2011. In particolare, a parere della difesa, il compendio indiziario a carico della ricorrente non avrebbe dovuto comportare l'applicazione nei suoi confronti del titolo cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale avrebbe errato nel qualificare cinque telefonate nell'arco di cinque mesi come "partecipazione costante allo sviluppo della vicenda estorsiva", nel considerare: - "ruolo fondamentale" quello di "intermediazione" della Barreca quando, invece, quotidianamente e costantemente, Filippo Barreca interloquiva direttamente con i fratelli Labate e gli altri membri dell'organizzazione; - nel ritrarre la Barreca come "soggetto addetto a veicolare al padre le informazioni".

Infine, non ricorrerebbe nessuna esigenza cautelare a supporto della misura limitativa applicata nei confronti della odierna ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, articolato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. Gatto, si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, 416 bis 1 cod. pen., 71 D.L. 159/2011. Si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari giustificative della misura cautelare, avendo il Tribunale errato nel ritenere che nell'atto di riesame non siano state articolate specifiche censure sul punto.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. È stata depositata memoria a firma dell'avv. Aurelio Chizzoniti, che, oltre a replicare alle argomentazioni della requisitoria, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Gli elementi indiziari rappresentati e valutati dai giudici di merito consentono di ritenere esente da profili di censura l'ordinanza impugnata. Il ruolo della Barreca è consistito, come descritto nella contestazione dell'addebito, nel veicolare le informazioni, di modo che gli altri concorrenti nella vicenda estorsiva in esame potessero portare a compimento l'azione criminosa. Nel provvedimento impugnato sono stati indicati gli indizi in base ai quali può ritenersi che la Barreca non si sia limitata a rispondere a telefono o a trasferire le chiamate al proprio coniuge, come sostenuto dalla difesa, ma ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza del significato da attribuire al linguaggio criptato, utilizzato sia da lei che dagli altri correi, nonché del motivo per il quale veniva impiegato.

Nell'ordinanza impugnata, dopo l'esposizione specifica di tutti gli elementi indiziari relativi alla vicenda oggetto della imputazione di cui al capo L), si evidenzia che la Barreca era consapevole della reale natura delle questioni trattate e che il suo contributo materiale è stato causalmente idoneo a portare alla realizzazione della condotta estorsiva, perché, allorquando "il padre aveva intenzione di chiederle informazioni relative al suo legale di fiducia, faceva espresso riferimento al cognome dell'avvocato, smentendo tale dato quanto sostenuto dalla ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, in occasione del quale la stessa aveva riferito come intendesse indicare effettivamente il legale di fiducia del padre" (pag. 12 della ordinanza impugnata).

Tuttavia, precisa il Tribunale che la ricostruzione alternativa offerta dalla ricorrente si scontra "con le emergenze procedimentali, che la vedono partecipare costantemente allo sviluppo della vicenda estorsiva, come soggetto addetto a veicolare al padre le informazioni relative agli incontri tra i fratelli Labate e il Palumbo, necessari al fine di risolvere l'impasse venutosi a creare a seguito dei mancati pagamenti da parte della Impresig" (pag. 12 della ordinanza). Dalla lettura complessiva delle emergenze investigative cui ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata (pagg. 5 - 12), si evince che l'apporto concorsuale della Barreca non si è limitato al trasferimento delle informazioni, avendo anche presenziato agli incontri tenutisi con Filippo Palumbo, il quale faceva da intermediario tra i componenti della cosca Barreca e le persone offese (o comunque con soggetti legati a queste ultime da cointeressenze), partecipando alle trattative per la quantificazione dell'importo estorsivo e la determinazione delle modalità di riscossione.

Sul punto le censure della difesa della ricorrente , oltre ad essere versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle suddette emergenze investigative, risentono di un approccio parcellizzato al compendio indiziario, nel tentativo di sfuggire il confronto con la valutazione complessiva che dello stesso ha svolto il Tribunale. Si risolvono poi in meri apprezzamenti di merito - frutto in molti casi di meri paralogismi- le censure relative al valore indiziario delle intercettazioni, che sono state coerentemente valutate dal giudice del riesame.Manifestamente infondato è il motivo relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, che nel provvedimento impugnato sono state individuate nel pericolo che la Barreca possa continuare a fornire un supporto materiale nelle attività delittuose realizzate dai sodali in libertà.

Il Tribunale ha evidenziato, con motivazione congrua e logica (pag. 13 della ordinanza impugnata), le ragioni della sussistenza del pericolo di reiterazione, anche in mancanza di elementi che consentano di ritenere rescissi i legami con il sodalizio, tanto che la Barreca non ha appoggiato la scelta collaborativa fatta dal marito Francesco Labate dopo l'esecuzione della misura custodiale.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de