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Sentenza — n. 9417/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls civil rulings due to procedural nullity of summons and prescription of criminal charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the civil portions of the appealed judgment while upholding the criminal acquittal based on prescription. The defendants argued that the trial was void because they were never served at their elected domicile in Avellino, despite the court's claim that searches were complete. The court ruled that while the procedural defect was absolute, the criminal case was extinguished by the statute of limitations before the defect could invalidate the outcome, but the civil liability could not be established without a valid criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 179 cod. proc. pen.; Art. 538 comma 1 cod. proc. pen.: A procedural nullity rendering the trial void ab initio does not prevent the application of the statute of limitations if the criminal cause is extinguished before the defect is proven to establish innocence, and civil liability cannot be awarded without a valid criminal conviction.

Parole chiave

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procedural nullity summons elected domicile service statute of limitations extinction civil liability criminal conviction void ab initio trial procedural defect irrelevance prescription criminal charges documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 179 cod. proc. pen.
La notifica della citazione non è stata effettuata nel domicilio eletto né in altri luoghi non essendo stati gli imputati mai reperiti; non risulta che gli imputati abbiano mai avuto conoscenza del processo, dunque si è prodotta una nullità assoluta ex art. 179 cod.
Art. 162-ter cod. pen.
Con la pronuncia della medesima sentenza è divenuta definitiva, a seguito del rigetto dell'appello del pubblico ministero e della parte civile, la statuizione relativa alla estinzione del reato di lesioni personali (capo B) per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen..
Art. 538 comma 1 cod. proc. pen.
Agli effetti civili, invece, poiché la condanna al risarcimento o alle restituzioni può intervenire solo se in primo grado sia intervenuta sentenza di condanna (art. 538, comma 1, cod.
Art. 431 cod. proc. pen.
269029 - 01 che, in motivazione, ha precisato che la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 431 cod. proc. pen. attiene ai soli atti di indagine con valenza probatoria).
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017
per tutte Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv.
art. 162-ter cod. pen
Con la pronuncia della medesima sentenza è divenuta definitiva, a seguito del rigetto dell'appello del pubblico ministero e della parte civile, la statuizione relativa alla estinzione del reato di lesioni personali (capo B) per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen..
art. 420-bis cod. proc. pen
art. 431 cod. proc. pen
269029 - 01 che, in motivazione, ha precisato che la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 431 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
La notifica della citazione non è stata effettuata nel domicilio eletto né in altri luoghi non essendo stati gli imputati mai reperiti; non risulta che gli imputati abbiano mai avuto conoscenza del processo, dunque si è prodotta una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. n. 7697 del 24/11/2016
da Sez. n. 7697 del 24/11/2016, dep.
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017
per tutte Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. DE VITO CARMINE nato a AVELLINO il 16/05/1958 2. DE VITO GUIDO nato a AVELLINO il 06/11/1994 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento di entrambe le sentenze di merito, con rinvio al giudice di primo grado.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli - in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti di De Vito Carmine e De Vito Guido per il reato di minaccia ascritto al primo (capo A) e per quello di danneggiamento ascritto a entrambi (capo C)- ha dichiarato i reati estinti per prescrizione; mentre ha confermato le statuizioni civili. Con la pronuncia della medesima sentenza è divenuta definitiva, a seguito del rigetto dell'appello del pubblico ministero e della parte civile, la statuizione relativa alla estinzione del reato di lesioni personali (capo B) per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen..

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, sollevando una eccezione di nullità (derivata) delle sentenze di primo e di secondo grado, per omessa citazione a giudizio degli imputati. Sostengono i ricorrenti che, come risulta dai documenti prodotti nel giudizio di appello e allegati al ricorso, gli imputati avevano eletto domicilio in Avellino, Viale Italia 189, presso "Pizza Ivan", con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Noia il 23 luglio 2013. Le notifiche del decreto di citazione a giudizio sarebbero state svolte, invece, con il rito degli irreperibili, senza tuttavia ricercare gli imputati nel domicilio eletto.

Alla prima udienza del 21 settembre 2017, il difensore aveva eccepito l'omessa notifica della citazione agli imputati. Il giudice aveva respinto l'eccezione sostenendo che le ricerche erano complete, dunque era corretta la notifica della citazione al difensore. La Corte di appello ha respinto la medesima eccezione di nullità, sul rilievo che l'elezione di domicilio non risulta contenuta negli atti del fascicolo e che il difensore, nel sollevare l'eccezione dinanzi al Tribunale, non aveva prodotto la dichiarazione di elezione di domicilio, così impedendo al giudice di averne contezza.

Obiettano i ricorrenti: che l'elezione di domicilio era a disposizione del giudice di primo grado, il quale che ne dà atto, come risulta nel verbale di udienza del 21 settembre 2017; che non vi era alcun onere di allegazione, essendo l'elezione di domicilio nella disponibilità del Tribunale. Aggiungono che nel corpo del medesimo atto, gli imputati oltre ad eleggere domicilio, nominavano difensore di fiducia l'avv. Olindo Paolo Preziosi; questa nomina è sempre stata ritenuta valida, il che significa che l'atto esiste e che l'autorità giudiziaria ne aveva la disponibilità.

Evidenziano che la nullità, a regime intermedio, è stata tempestivamente sollevata dalla difesa in sede di costituzione delle parti dinanzi al Tribunale e riproposta con l'atto di appello.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.2. Viene sollevata una questione processuale, rispetto alla quale è irrilevante l'eventuale difetto di motivazione: o la questione è stata decisa correttamente, indipendentemente dalle ragioni addotte, e allora i ricorsi vanno respinti; oppure la questione è fondata e i ricorsi dovranno essere accolti. Ed, infatti, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05) 2.1. Dall'esame degli atti presenti nel fascicolo (cui il collegio ha accesso in ragione della natura della questione da risolvere) si ricava quanto segue: - gli imputati sono stati citati a giudizio dinanzi al Tribunale di Nola, con decreto del pubblico ministero in data 17 giugno 2014, per l'udienza del 19 febbraio 2015; - il decreto di citazione riporta solo la residenza degli imputati e non l'elezione di domicilio effettuata con atto depositato presso la Procura della Repubblica il 23 luglio 2013, anteriormente all'esercizio dell'azione penale; - la prima udienza e numerosissime altre sono rinviate per omessa notifica agli imputati che non venivano reperiti agli indirizzi di residenza indicati nel decreto né a quelli ricercati presso l'ufficio anagrafe; - su sollecitazione del difensore della persona offesa, formulata il 20 gennaio 2017, il Tribunale, alla successiva udienza del 20 febbraio 2017, dispone le ricerche tramite polizia giudiziaria; - le ricerche, mai effettuate presso il domicilio eletto, sono infruttuose come risulta dal verbale di vane ricerche del 5 maggio 2017; - alla successiva udienza del 21 settembre 2017, il difensore degli imputati eccepisce la nullità della vocatio in ius degli imputati, non raggiunti da alcuna citazione; il giudice respinge l'eccezione sul rilievo che le ricerche sono complete, e dispone che si proceda in assenza degli imputati; - nel fascicolo non vi è traccia di un eventuale un decreto di irreperibilità emesso dal giudice; inoltre l'ordinanza con la quale il giudice dispone che si proceda in assenza degli imputati non richiama alcuna delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. e viene emessa nonostante sia pacifico che gli imputati non abbiano avuto notizia della citazione in giudizio; - il difensore degli imputati reitera l'eccezione di nullità con i motivi di appello, allegando l'atto di elezione di domicilio in Avellino, Viale Italia 189, presso "Pizza Ivan", recante il timbro attestante l'avvenuto deposito presso la Procura della Repubblica di Noia in data 23 luglio 2013; - la Corte di appello ha respinto l'eccezione osservando che tale atto non era contenuto nel fascicolo del dibattimento e che non era stato portato a conoscenza del Tribunale, il quale, quindi, non ha potuto tenerne conto. 2.2.

Con il ricorso per cassazione il difensore degli imputati reitera l'eccezione di nullità e sostiene che l'elezione di domicilio era stata visionata dal giudice, all'udienza del 21 settembre 2017 (come risulta dal verbale stenotipico allegato al ricorso). 2.3. Il collegio dà atto che, come già ha osservato la Corte di appello, l'atto di elezione di domicilio non si rinviene all'interno del fascicolo di primo grado. Tuttavia la circostanza poco rileva una volta che il difensore ha dimostrato di aver depositato l'elezione di domicilio, nel corso delle indagini preliminari, presso la Procura della Repubblica di Nola.

Difatti il pubblico ministero, al momento dell'esercizio dell'azione penale, era tenuto a inserire quella elezione di domicilio nel fascicolo del dibattimento, al fine di consentire al giudice di verificare la ritualità delle notificazioni e di rilevare nullità insanabili così da garantire la ragionevole durata del processo (arg. da Sez. n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269029 - 01 che, in motivazione, ha precisato che la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 431 cod. proc. pen. attiene ai soli atti di indagine con valenza probatoria). 2.4.

Il presente processo è segnato da una nullità che attiene alla vocatio in ius degli imputati e che lo invalida ab initio sia a voler seguire la tesi difensiva, sia a volere seguire le scelte operate dal Tribunale di Noia. 2.4.1. La notifica della citazione non è stata effettuata nel domicilio eletto né in altri luoghi non essendo stati gli imputati mai reperiti; non risulta che gli imputati abbiano mai avuto conoscenza del processo, dunque si è prodotta una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Peraltro, anche a volere ritenere configurabile una nullità a regime intermedio, il difensore degli imputati ha sollevato tempestivamente l'eccezione all'udienza del 21 settembre 2017 e l'ha coltivata con le impugnazioni di merito e di legittimità. 2.4.2.

Al medesimo risultato si perviene percorrendo la strada tracciata dal Tribunale, che ha trascurato l'elezione di domicilio (ritenendo esaustive le ricerche, non effettuate però presso il domicilio eletto). Il Tribunale: non risulta aver emesso un decreto di irreperibilità degli imputati; ha dichiarato l'assenza degli imputati, mai raggiunti da una notificazione della vocatio in ius, senza spiegare da quali circostanze di fatto potesse desumersi la conoscenza del processo (non del procedimento).3. Il vizio di nullità della notifica del decreto di citazione di giudizio dinanzi al Tribunale è stato accertato in epoca successiva al maturare del termine di prescrizione.

Tutto ciò non comporta alcuna conseguenza agli effetti penali, dal momento che, in linea generale, come si desume dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810), la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (prova che, nel presente procedimento non emerge in alcun modo). Rimangono ferme, pertanto, le statuizioni penali: - quella di estinzione del reato sub B) ai sensi dell'art. 162-ter, perché non devoluta; - quella di estinzione per prescrizione dei residui reati, alla luce delle superiori considerazioni.

Agli effetti civili, invece, poiché la condanna al risarcimento o alle restituzioni può intervenire solo se in primo grado sia intervenuta sentenza di condanna (art. 538, comma 1, cod. proc. pen.), deve prendersi atto che, per effetto della rilevata nullità del decreto di citazione in giudizio e della maturata prescrizione, siffatta sentenza di condanna non può essere più pronunciata dal giudice penale Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili e che le statuizioni civili devono essere revocate, per un vizio radicale della costituzione delle parti, che ha inficiato ab origine il processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pre