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Sentenza — n. 9415/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal regarding theft in a home, rejecting good faith and lack of contribution claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9415/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Curte Ciprian and Torna Nicoleta inadmissible, confirming their conviction for theft of a dishwasher. The defendants argued they acted in good faith, believing the appliance was abandoned, and claimed Torna Nicoleta did not contribute to the crime. The court rejected these arguments as mere complaints lacking legal specificity, noting the defendants admitted to the joint decision to take the item.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 23 comma 8 legge n. 176/2020: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility good faith defense rejection joint criminal liability theft in a home Cassation procedural rules delitto contro i beni violazione di domicilio imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 23 comma 8 legge n. 176 del 2020
I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CURTE CIPRIAN nato il 16/07/1984 TOMA NICOLETA nato il 13/01/1990 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Curte Ciprian e Torna Nicoleta per il reato di furto in abitazione, consistito nell'impossessamento di una lavastoviglie, previa introduzione nel cortile recintato di un'abitazione privata.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo e il terzo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato di Torna Nicoleta. Si sostiene che Curte Ciprian avrebbe prelevato l'elettrodomestico, ritenendolo abbandonato; mentre Torna Nicoleta non avrebbe fornito alcun contributo all'azione del marito. 2.2. Con il secondo motivo deducono erronea applicazione della legge penale in punto di elemento soggettivo del reato. Curte avrebbe agito in buona fede, nella convinzione che il bene fosse stato abbandonato, perché lasciato al di fuori delle pertinenze dell'abitazione.

3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. I ricorsi sono inammissibili.

5. I motivi proposti non sono consentiti in sede di legittimità, sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia perché privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito: - sulla asserita buonafede, si veda pagina 2: la lavastoviglie non è stata prelevata dalla strada, ma introducendosi all'interno di un cortile recintato, (l'elettrodomestico risultava pulito e in buono stato, ed era stato portato fuori dall'abitazione a causa di una alluvione che aveva interessato la zona); - sul consapevole concorso di Torna Nicoleta, si veda pagina 3: è la stessa imputata ad attribuirsi il ruolo di compartecipe nella decisione di impossessarsi del bene: "abbiamo pensato che era da buttare".

7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere es