Sentenza — n. 9408/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 269/2021 datata 02.03.2021, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale dell' 08.07.2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Bruno Gaetano Giuseppe in ordine al reato di cui al capo A (artt.110, 256, comma 3 D.LGS. n. 152/06 perché in totale, assenza delle prescritte, autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, realizzava una discarica abusiva contenente rifiuti pericolosi, segnatamente carcasse di autoveicoli, autocarri e altri mezzi meccanici, nonché motori di autoveicoli, come da elenco di cui al sequestro preventivo dell'1.4.2015), perché estinto per inter:venuta prescrizione e confermava la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B), di cui all'art.489 c.p., in relazione all'art 477 c.p., per avere fatto uso della patente di guida cat "C", allo stesso rilasciata dalla Prefettura di Caltanissetta in data 8.10.1986, sulla quale risultava apposto un tagliando di rinnovo contraffatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 477 c.p, art. 49 cod. pen; Sentenza — n. 9408/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO GAETANO GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 19/03/1956 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 269/2021 datata 02.03.2021, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale dell' 08.07.2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Bruno Gaetano Giuseppe in ordine al reato di cui al capo A (artt.110, 256, comma 3 D.LGS. n. 152/06 perché in totale, assenza delle prescritte, autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, realizzava una discarica abusiva contenente rifiuti pericolosi, segnatamente carcasse di autoveicoli, autocarri e altri mezzi meccanici, nonché motori di autoveicoli, come da elenco di cui al sequestro preventivo dell'1.4.2015), perché estinto per inter:venuta prescrizione e confermava la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B), di cui all'art.489 c.p., in relazione all'art 477 c.p., per avere fatto uso della patente di guida cat "C", allo stesso rilasciata dalla Prefettura di Caltanissetta in data 8.10.1986, sulla quale risultava apposto un tagliando di rinnovo contraffatto.
2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione il Bruno, con atto a firma dell'Avv. Walter Tesauro, affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali lamenta: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello mancato di riformare la sentenza con l'assoluzione nel merito dell'imputato, in relazione al reato di cui al capo A), ponendo a fondamento della propria statuizione argomentazioni non adeguatamente correlate alle doglianze proposte dalla difesa nell'atto di appello; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) c.p.p. e di motivazione, in relazione all'inosservanza degli artt. 489- 477 c.p., per aver la Corte di Appello travisato le risultanze emergenti dal quadro probatorio e conseguentemente erroneamente qualificato in diritto il fatto attribuito all'imputato; la contestazione mossa al ricorrente - di aver alterato, sostituendo uno dei numeri e la data di scadenza originaria della patente - deve necessariamente essere configurata o quale ipotesi di falso grossolano - posto che la stessa Corte di Appello ha sottolineato in sentenza l'evidenza dell'alterazione - o quale ipotesi di falso innocuo, posto l'avvenuto regolare rinnovo della stessa e dunque la concreta inidoneità della condotta del ricorrente a ledere l'interesse giuridico protetto; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dal momento che la pena di anni uno e mesi due di reclusione e la multa di euro 3.000 applicata dal giudice di primo grado è il risultato di pene cumulate, tenendo conto del reato di cui al capo A) dichiarato in appello estinto per prescrizione, senza che enta dunque il ricorrente la nullità della sentenza impugnata a ragione dell'incompletezza del dispositivo, carente nei suoi elementi essenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio, mentre è inammissibile quanto ai primi due motivi di ricorso.
1. Ed invero, per quanto concerne il primo motivo di ricorso, l'imputato si duole della sua mancata assoluzione nel merito dal reato di cui al capo A), a fronte della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tale deduzione è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle S.U. di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
Orbene, dalla lettura delle sentenze di merito, si rileva che la P.G. intervenuta sul posto accertava che sul fondo di proprietà del Bruno era presente una discarica abusiva di veicoli (ossia sei motori, parti meccaniche, ammortizzatori, nonché in un manufatto posto nella parte centrale del fondo portiere di altri veicoli ed altri oggetti); il fondo in questione, inoltre, era accessibile mediante un cancello, che il Bruno provvedeva ad aprire all'atto del sopralluogo, possedendo anche la chiave di apertura di esso e del manufatto ivi presente.
Tali elementi, complessivamente valutati, hanno condotto il giudice di primo grado ad affermare la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A) ed i giudici d'appello a dichiarare tale reato prescritto per il decorso del relativo termine, non risultando evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, ossia elementi che ex actis portino ad affermare l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato, che necessariamente dovrebbe invece transitare "attraverso una complessa valutazione di attendibilità del comparto probatorio".
2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con n quale il ricorrente reitera, in relazione al reato di cui al capo B) - uso della patente di guida, apponendovi un tagliando di rinnovo risultato contraffatto- le medesime doglianze sviluppate in appello circa la riferibilità del falso ad un falso grossolano od innocuo. Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato che, solo con il raffronto tra il codice di antifalsificazione rinnovo-validità e quello riportato sulla patente del Bruno emergeva una sostanziale difformità degli stessi, insuscettibile di essere revocata in dubbio, attesa l'evidente alterazione della data di scadenza originaria della patente (con sostituzione del numero 2 finale con il numero 8); invero, ad un esame accurato della patente stessa, risultava visibile la differenza grafica del carattere utilizzato.
Peraltro, a prima vista, la patente in questione appariva correttamente rinnovata, evidenziando però un'eclatante incongruenza logica, alla data del 14.4.2015 e, quindi, in una data successiva a quello dell'accertamento del fatto (laprile 2015). In tale contesto, la Corte territoriale ha concluso nel senso che il falso posto in essere dall'imputato non può essere ricondotto ad un falso innocuo e grossolano, attesa la piena offensività della condotta realizzata dall'imputato. Tale valutazione appare immune da censure, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione, solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque. (Sez. 5, n.27310 dell' 11/02/2019, Rv. 276639).
In ogni caso, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore.
Spetta, poi, al giudice di merito stabilire, fornendo congrua motivazione, se le peculiarità della specifica alterazione siano da ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta. (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, Rv. 252946). E tale valutazione è stata effettuata con ragionamento logico dalla Corte territoriale escludendo appunto che il falso in questione non può essere ricondotto ad un falso innocuo - grossolano.
3. Fondato si presenta, invece, il terzo motivo di ricorso in punto di trattamento, atteso che effettivamente la Corte territoriale, nel riformare la sentenza del primo giudice- che aveva condannato l'imputato alla pena complessiva omogenea di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 3000 di multa, cumulando la pena del reato di cui al capo A), di mesi nove di arresto ed euro 3000 di ammenda, con quella di cui al capo B), di mesi cinque di reclusione- non ha eliminato la pena per il reato sub A) all'esito dell'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione, confermando la sentenza del primo giudice "nel resto". Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con eliminazione della pena per il reato sub A) e con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, limitato al capo B) in mesi cinque di reclusione. Il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile per tutto quanto evidenziato..
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena per il reato di cui al capo B) in mesi cinque di reclusione; dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 1° febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ros