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Sentenza — n. 9390/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9390/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5 novembre 2020, la Corte di Appello di Napoli ha, per quanto qui di interesse, confermato l'affermazione di responsabilità di Repino Esterina per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, ex artt. 624 - 625 n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose e mezzo fraudolento), commesso il 9 aprile 2009. Le aggravanti contestate e ritenute sussistenti sono quelle dell'aver usato violenza sulle cose e quella del mezzo fraudolento.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9390/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando con il primo motivo vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento. La Corte territoriale ha ritenuto che per integrare l'aggravante in oggetto occorra solamente che la stessa sia diretta ad eludere i controlli da parte dei soggetti passivi. In effetti, la sentenza si è limitata a perimetrare la condotta della Repino nell'alveo di un semplice inserimento di una derivazione nella montante ENEL, differenziandola dalla condotta della figlia Iapicca Lucia, che aveva commesso lo stesso reato con modalità meno rudimentali. Con il secondo motivo la ricorrente chiede dichiararsi estinto il reato per prescrizione.

Parole chiave

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truffa aggravata infrazione qualificata altri capi d'accusa incendio intenzionale aggravato altri reati danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REPINO ESTERINA nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/12/1972 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Giovanni Tortora, difensore della ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 novembre 2020, la Corte di Appello di Napoli ha, per quanto qui di interesse, confermato l'affermazione di responsabilità di Repino Esterina per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, ex artt. 624 - 625 n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose e mezzo fraudolento), commesso il 9 aprile 2009. Le aggravanti contestate e ritenute sussistenti sono quelle dell'aver usato violenza sulle cose e quella del mezzo fraudolento.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando con il primo motivo vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento. La Corte territoriale ha ritenuto che per integrare l'aggravante in oggetto occorra solamente che la stessa sia diretta ad eludere i controlli da parte dei soggetti passivi. In effetti, la sentenza si è limitata a perimetrare la condotta della Repino nell'alveo di un semplice inserimento di una derivazione nella montante ENEL, differenziandola dalla condotta della figlia Iapicca Lucia, che aveva commesso lo stesso reato con modalità meno rudimentali. Con il secondo motivo la ricorrente chiede dichiararsi estinto il reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

2. Il motivo afferente all'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. è nuovo, perché non risulta proposto in appello, e comunque è anche manifestamente infondato. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento, giacché il furto è avvenuto mediante l'inserimento di una derivazione nella montante del contatore ENEL, che ha consentito di escludere in maniera regolare la registrazione dei prelievi di energia effettuati all'interno dell'appartamento dell'imputata. In particolare, si è accertato che, staccando l'energia elettrica dal contatore dell'appartamento, Io stesso rimaneva alimentato in quanto nel muro c'era un cavo collegato con la montante (pag. 2 della sentenza di appello) Orbene, va ribadito che la nozione di frode, cui fa riferimento l'art. 625, comma 1, n.

2) cod. pen., è riconducibile al concetto di artificio con il quale si sorprende l'altrui buona fede, da intendersi quale espediente finalizzato ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose. Tali circostanze si realizzano con la realizzazione di una montante del contatore ENEL, che falsa la registrazione dei prelievi di energia elettrica, giacché è evidente che in tal modo si elude la possibilità per la persona offesa di scoprire l'inganno. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il "mezzo fraudolento" nel furto si identifica in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215).

3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso relativo alla prescrizione. Il relativo termine non è ancora decorso, giacché sono stati rilevati 379 giorni di sospensione, che vanno aggiunti al termine prorogato di anni dodici e mesi sei, decorrente dall'ultima delle plurime captazioni di energia (nella specie 9 aprile 2009, data dell'accertamento), i quali costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in RoMa I 24 novembre 2021 Il consigliere este ore Il Presidente Grazia Rosa Ann iccoli Gerd7Seone CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE DEPOSIT