Sentenza — n. 8983/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA PORTA SALVATORE nato a GALLIATE il 17/07/1990 Persona offesa nel procedimento a carico di STRAZZULLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 05/11/1965 Avverso la ordinanza del 23/07/2021 del G.I.P. del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. letta la memoria dell'avvocato Alessandro RUGGIERO, difensore di fiducia del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. dato atto che l'indagato, Giuseppe STRAZZULLO, è deceduto il 18 maggio 2021, come da certificazione in atti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1156 cod. civ, art. 1153 cod. civ, art. 263 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8983/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il G.I.P. di Napoli, in applicazione della regola di cui all'art. 1156 cod. civ., che esclude l'applicabilità del principio "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 cod. civ., l'autovettura era stata correttamente restituita al soggetto a cui nome era stata ab initio immatricolata, appunto Roberto Greco, risultando il secondo acquisto in capo al La Porta effettuato a non domino.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA PORTA SALVATORE nato a GALLIATE il 17/07/1990 Persona offesa nel procedimento a carico di STRAZZULLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 05/11/1965 Avverso la ordinanza del 23/07/2021 del G.I.P. del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. letta la memoria dell'avvocato Alessandro RUGGIERO, difensore di fiducia del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. dato atto che l'indagato, Giuseppe STRAZZULLO, è deceduto il 18 maggio 2021, come da certificazione in atti.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la ordinanza impugnata, il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione, proposta ex art. 265 co. 3 cod. proc. pen., dalla persona offesa Salvatore La Porta, avverso il provvedimento di dissequestro dell'autovettura Nissan tg. FZ647FL, disposto dal P.M. di Novara, che, successivamente, trasmetteva gli atti, per competenza, all'A.G. partenopea in ordine al delitto di furto, per cui vi è stata iscrizione a carico di Giuseppe Strazzullo . 1.1. L'autovettura in questione - che il ricorrente, Salvatore La Porta, aveva acquistato usata presso una concessionaria - era risultata di provenienza illecita, in quanto il telaio era abbinato a un altro veicolo, mentre il numero del motore era abbinato a una targa diversa, corrispondente a un'autovettura intestata a Greco Roberto, che ne aveva denunciato il furto, e al quale il P.M. aveva restituita' l'autovettura. 1.2.
Secondo il G.I.P. di Napoli, in applicazione della regola di cui all'art. 1156 cod. civ., che esclude l'applicabilità del principio "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 cod. civ., l'autovettura era stata correttamente restituita al soggetto a cui nome era stata ab initio immatricolata, appunto Roberto Greco, risultando il secondo acquisto in capo al La Porta effettuato a non domino.
2. Ha proposto ricorso la persona offesa, Salvatore La Porta, con il ministero del difensore di fiducia, che denuncia erronea applicazione degli artt. 1153 - 1556 - 1162 cod. civ. in relazione all'art. 263 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione. Il ricorrente, premesso di non avere ricevuto alcuna notifica del decreto di restituzione adottato dal Pubblico Ministero di Novara, invoca l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale le iscrizioni non valide nei pubblici registri dei beni mobili soggetti a registrazione sono equiparate alle mancate iscrizioni, con la conseguenza che, nel caso di acquisto in buona fede e in presenza di titolo idoneo, requisiti ricorrenti nel caso di specie, la proprietà si acquista ai sensi dell'art. 1153 cod. civ..
Sostiene, altresì, che non sussistono i presupposti per ritenere perfezionato l'acquisto dell'autovettura a titolo di usucapione triennale, non ricorrendo, nel caso di specie, il disinteresse del proprietario. Conclude per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 263 co. 5 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (Sez. 5, n. 779 del 15/02/2000, Rv. 215728 ; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011, Rv. 249989;
Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013 Rv. 257489). Nel caso di specie, invece, il ricorrente contesta il provvedimento del Pubblico Ministero di restituzione dell'autovettura, ritenendolo illegittimo in quanto la restituzione è avvenuta in favore di soggetto non titolato. Non si discute, dunque, della sussistenza delle esigenze di prova, che , come detto, costituiscono l'unico motivo deducibile ai sensi dell'art. 263 co. 5 cod. proc. pen.Per tali diverse ragioni, la parte interessata avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di dissequestro dinanzi al Tribunale del riesame. 4.A tanto va aggiunto che, correttamente, il Pubblico Ministero partenopeo, richiesto dal La Porta della restituzione dell'autovettura, ha assunto la declaratoria di non luogo a provvedere, sul rilievo che l'auto fosse stata già dissequestrata e restituita all'avente diritto.
Invero, l'avvenuta restituzione del veicolo ha comportato il venir meno del presupposto di fatto che consentirebbe, come vorrebbe il ricorrente, di rimettere la risoluzione della controversia sulla proprietà al giudice civile, giacchè il comma terzo dell'art. 263 cit. prevede che detta procedura possa essere attivata in costanza di sequestro, laddove statuisce che, il giudice penale rimette gli atti al Giudice civile, "mantenendo nel frattempo il sequestro". 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 13 gennaio 2022 11/ Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte esidente Mari Vssichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL