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Ordinanza — n. 8976/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8976/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8976/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEREALE GIANLUCA nato a TRIGGIANO il 16/08/1981 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Gianluca Montereale viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/02/2021 con la quale la Corte d'appello di Bari, accedendo alla concorde richiesta del difensore dell'imputato munito di procura speciale e del P.G., ha rideterminato la pena inflitta al primo.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8976/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, con il quale si invoca una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, alla stregua del fermo orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01).

Parole chiave

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modifica della sentenza revisione in materia penale errore nella commisurazione della pena variazione del reddito modalità di calcolo dell'ammenda aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso, con il quale si invoca una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, alla stregua del fermo orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEREALE GIANLUCA nato a TRIGGIANO il 16/08/1981 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Gianluca Montereale viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/02/2021 con la quale la Corte d'appello di Bari, accedendo alla concorde richiesta del difensore dell'imputato munito di procura speciale e del P.G., ha rideterminato la pena inflitta al primo.

2. Il ricorso, con il quale si invoca una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, alla stregua del fermo orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente 3niseppe De Marzo beone CORTE DI CASSAZIONE v SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA6 MAR 2.4