Ordinanza — n. 8975/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFORE ALFRIDA nato a RACCONIGI il 26/05/1953 BAROVERO OSVALDO nato a VILLAFALLETTO il 23/09/1948 DEBAR ROMANO DOMENICO nato a MONDOVI' il 14/05/1960 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Alfrida Laforè, Osvaldo Barovero e Romano Domenico Debar hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 15/07/2021, con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo ha applicato loro la pena concordata in relazione ai reati loro contestati. Con i ricorsi si lamenta l'assenza di motivazione a sostegno delle conclusioni raggiunte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8975/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili, in quanto la doglianza prospettata è palesemente estranea alla tipologia di vizi, che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente la ricorribilità per cassazione avverso le sentenze di patteggia mento.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFORE ALFRIDA nato a RACCONIGI il 26/05/1953 BAROVERO OSVALDO nato a VILLAFALLETTO il 23/09/1948 DEBAR ROMANO DOMENICO nato a MONDOVI' il 14/05/1960 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Alfrida Laforè, Osvaldo Barovero e Romano Domenico Debar hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 15/07/2021, con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo ha applicato loro la pena concordata in relazione ai reati loro contestati. Con i ricorsi si lamenta l'assenza di motivazione a sostegno delle conclusioni raggiunte.
2. I ricorsi sono inammissibili, in quanto la doglianza prospettata è palesemente estranea alla tipologia di vizi, che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente la ricorribilità per cassazione avverso le sentenze di patteggia mento.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore Gjtt eppe De Marzo CORTE Dt CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCEU_ERIA 1 201/