Sentenza — n. 8969/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3 giugno 2020 il Tribunale di Milano ha applicato - su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. - la pena di anni tre di reclusione a Massimo LUPO per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e impropria (da reato societario e da operazioni dolose), esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta; ha dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque nonché inabilitato all'esercizio di un impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre; e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8969/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - la pena di anni tre di reclusione a Massimo LUPO per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e impropria (da reato societario e da operazioni dolose), esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta; ha dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque nonché inabilitato all'esercizio di un impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre; e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSIMO LUPO nato a PESCARA il 14/02/1964 avverso la sentenza del 03/06/2021 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3 giugno 2020 il Tribunale di Milano ha applicato - su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. - la pena di anni tre di reclusione a Massimo LUPO per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e impropria (da reato societario e da operazioni dolose), esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta; ha dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque nonché inabilitato all'esercizio di un impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre; e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.2.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, formulando due • motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1,. disp. att. cod. proc. pen.) e, in particolare, denunciando: - con il primo, la violazione della legge penale, poiché non sono stati riconosciuti gli estremi della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. - nonostante l'imputato abbia corrisposto prima del giudizio la somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno -, la cui applicazione avrebbe consentito di ridurre la pena; - con il secondo, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 129 e 444, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare se emettere una pronuncia di proscioglimento a mente dell'art. 129 cit. e «specificare i motivi della pronuncia di condanna nei confronti del LUPO».
3. Il ricorso è inammissibile. Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta: - il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - ed è inammissibile il ricorso per cassazione che - come nella specie - deduca: • «l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena» (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 - 01), censurando la misura della pena medesima senza neppure assumerne l'illegalità, che può ravvisarsi quando venga applicata una «sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale» (cfr.
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01) e nella specie non ricorre; • «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare la patente genericità del ricorso, che non ha neppure allegato quale causa di proscioglimento non sarebbe stata valutata.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021. Il Presidente Mar essichelli Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Giovanni Francolini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente normativa emergenziale - a raggiungere l'Ufficio (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.). CORTE DI CASSAZIONEV SEZIONE PENALEDEPOSITAT