Sentenza — n. 8930/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PAOLIS ANGELO nato a PAVIA il 13/05/1959 avverso la sentenza del 12/07/2019 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 494 cod. pen; Sentenza — n. 8930/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria trasmessa in data 28 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassoni, ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PAOLIS ANGELO nato a PAVIA il 13/05/1959 avverso la sentenza del 12/07/2019 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Lodi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De Paolis Angelo, in relazione ai reati di cui all'art. 494 cod. pen., stante l'estinzione degli stessi per intervenuto esito positivo della messa alla prova. 2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando l'omesso esame di elementi di prova atti a comportare la sua assoluzione ovvero la declaratoria d'improcedibilità dei reati ascrittigli per assenza delle relative condizioni. Con lo stesso ha chiesto di essere rimesso in termini per la proposizione del ricorso, non avendolo potuto tempestivamente presentare per il ricorrere di una causa di forza maggiore, ossia per «difetto della materiale creazione della sentenza documento» del quale erano ignoti finanche «i numeri di riferimento..
3. Con memoria trasmessa in data 28 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassoni, ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. La censura con la quale il ricorrente si duole del mancato esame di elementi di prova atti a comportare la sua assoluzione dai reati ascrittigli ovvero la declaratoria di loro improcedibilità è genericamente articolata, la stessa non essendo accompagnata dall'indicazione specifica delle ragioni, desunte da elementi concreti emergenti dagli atti di causa debitamente illustrati, che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento invocati.
5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/01/2022. Il Consig e estensore Il