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Ordinanza — n. 8914/2022 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal converted from cassation appeal due to lack of criminal law violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the civil party's cassation appeal into an appeal to the Tribunal of Brescia. The civil party alleged violations of criminal law and flaws in the lower court's reasoning regarding evidence and witness credibility. The Court ruled that since the appeal relied solely on procedural defects and lack of criminal law violations, it could not be heard directly and must proceed as a second instance trial.

Regesto Legislator

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Art. 576 c.p.p.; Art. 569 c.p.p.: A civil party's appeal against an acquittal by the judge of peace is limited to civil effects; if the appeal raises only procedural defects or lacks criminal law violations, it must be converted into a full appeal for trial.

Parole chiave

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civil party appeal judge of peace acquittal cassation conversion procedural defect second instance trial motivi di cassazione revisione in materia civile procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Art. 576 c.p.p.
Invero: - secondo il costante insegnamento di questa Corte, «in forza dell'art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile [è] legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili» (Sez.
Art. 569, comma 1, c.P.P.
259272); - tali vizi non possono essere ritualmente denunciati con il ricorso immediato; - ne deriva che - come anticipato - il ricorso deve essere convertito in appello (art. 569, comma 3, c.p.p.), con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il relativo giudizio.
Art. 569, comma 3, c.p.p.
259272); - tali vizi non possono essere ritualmente denunciati con il ricorso immediato; - ne deriva che - come anticipato - il ricorso deve essere convertito in appello (art. 569, comma 3, c.p.p.), con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il relativo giudizio.
Art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta attendibilità del dichiarazioni degli imputati e a cagione del travisamento della prova (in particolare, della documentazione medica e delle testimonianze che ne costituirebbero conferma).
Art. 507 cod. proc. pen.
268404 - 01) e si è doluto del mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del Giudice di pace (cfr.
Art. 507 e 603 cod. proc. pen.
268404 - 01) e si è doluto del mancato esercizio del potere ex art. 507 cod.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Giovanni Francolini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente normativa emergenziale - a raggiungere l'Ufficio (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.).
art. 576 c.p
Invero: - secondo il costante insegnamento di questa Corte, «in forza dell'art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile [è] legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35882 del 17/07/2009, Liporace
576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile [è] legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili» (Sez. 5, n. 35882 del 17/07/2009, Liporace, Rv.
Sez. 5, Ord. n. 30224 del 31/05/2017, Ballì
244919; Sez. 5, Ord. n. 30224 del 31/05/2017, Ballì, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè
Il primo motivo; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.
Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, Atilem
il terzo motivo; Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, Atilem, Rv.
Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, Fappiano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile: CORFÙ ANGELO nato a GELA il 14/11/1972 nel procedimento a carico di: ALLEGRI CINZIA nata a CANNETO SULL'OGLIO il 12/06/1961 BRESCIANI OSVALDO nato a MONTICHIARI il 18/06/1970 avverso la sentenza del 13/10/2020 del GIUDICE DI PACE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato 3ENNIFER BERTUZZI nell'interesse degli imputati ALLEGRI CINZIA e BRESCIANI OSVALDO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o in subordine il rigetto di esso;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 ottobre 2020 (dep. il 20 ottobre 2020) il Giudice di pace di Brescia ha assolto Cinzia ALLEGRI e Osvaldo BRESCIANI, il primo dall'imputazione di lesioni personali e minacce, la seconda dall'imputazione di minacce in pregiudizio di Angelo CORFÙ, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Angelo CORFÙ, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.

b) e e), cod. proc. pen.), poiché la sentenza impugnata avrebbe aderito alle conclusioni della difesa degli imputati - ritenendoli attendibili e non considerando invece quanto risulterebbe dagli atti processuali - per il tramite di una motivazione che non ha tenuto conto della prospettazione del Pubblico ministero e della parte civile, argomentando in maniera contraddittoria e negando la responsabilità degli imputati sulla scorta di una erronea ed illogica valutazione degli atti processuali. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta attendibilità del dichiarazioni degli imputati e a cagione del travisamento della prova (in particolare, della documentazione medica e delle testimonianze che ne costituirebbero conferma). 2.3.

Con il terzo motivo - prospettando sia il vizio di motivazione sia la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. - si è doluto della mancata assunzione di prove indispensabili per la decisione, deducendo che la sentenza impugnata non avrebbe argomentato sul punto (e censurando pure l'ordinanza in data 13 ottobre 2020 con la quale il Giudice di Pace avrebbe rigettato la richiesta di prova avanzata nell'interesse della stessa parte civile).

3. Il ricorso della parte civile deve essere convertito in appello. Invero: - secondo il costante insegnamento di questa Corte, «in forza dell'art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile [è] legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili» (Sez. 5, n. 35882 del 17/07/2009, Liporace, Rv. 244919; Sez. 5, Ord. n. 30224 del 31/05/2017, Ballì, Rv. 270878 - 01); - dunque, il presente ricorso deve ritenersi proposto per saltum (art. 569, comma 1, c.P.P.); - tuttavia, con esso - al di là dell'asserita violazione della legge penale - sono stati dedotti soltanto vizi della motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui il ricorso ha assunto l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr.

Il primo motivo; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01) e si è doluto del mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del Giudice di pace (cfr. il terzo motivo; Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, Atilem, Rv. 280301 - 01; Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013 - dep. 2014, Fappiano, Rv. 259272); - tali vizi non possono essere ritualmente denunciati con il ricorso immediato; - ne deriva che - come anticipato - il ricorso deve essere convertito in appello (art. 569, comma 3, c.p.p.), con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per il relativo giudizio. Così deciso il 09/11/2021. Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Giovanni Francolini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente normativa emergenziale - a raggiungere l'Ufficio (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.). CORT