Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8239/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8239/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8239/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONE FRANCESCA nato a COSENZA il 15/05/1987 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 476 cod. pen, art. 111 Cost, art. 568 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8239/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza deliberata il 28/09/2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha disposto l'imputazione coatta nei confronti di Francesca Barone in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesca Barone, attraverso il difensore Avv. V. Bossio, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 127 e 409, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il giudicante ha omesso di valutare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore trasmessa in uno con la nomina dello stesso difensore di fiducia prima dello svolgimento dell'udienza camerale.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricusazione del pubblico ministero difetto di legittimazione del ministero pubblico facoltà di astenersi dal testimoniare omissione del ministero pubblico allegazioni inverosimili permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 476 cod. pen
Con ordinanza deliberata il 28/09/2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha disposto l'imputazione coatta nei confronti di Francesca Barone in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen.
art. 111 Cost
pen., visto che non si vede in tema di sentenze o provvedimenti sulla libertà personale di cui al comma 7 dell'art. 111 Cost.
art. 568 cod. proc. pen
e del comma 2 dell'art. 568 cod. proc. pen.», laddove nessuna norma del codice di rito prevede l'impugnabilità delle ordinanze che dispongono l'imputazione coatta (Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONE FRANCESCA nato a COSENZA il 15/05/1987 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata il 28/09/2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha disposto l'imputazione coatta nei confronti di Francesca Barone in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesca Barone, attraverso il difensore Avv. V. Bossio, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 127 e 409, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il giudicante ha omesso di valutare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore trasmessa in uno con la nomina dello stesso difensore di fiducia prima dello svolgimento dell'udienza camerale.

Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte dì cassazione Franca Zacco ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile. I provvedimenti diversi dall'archiviazione, infatti, non sono impugnabili, anche se in ipotesi emessi in violazione del contraddittorio «in difetto di una specifica disposizione che ne preveda la ricorribilità per cassazione» (Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, Ciciulla, Rv. 266838), ostandovi «il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., visto che non si vede in tema di sentenze o provvedimenti sulla libertà personale di cui al comma 7 dell'art. 111 Cost. e del comma 2 dell'art. 568 cod. proc. pen.», laddove nessuna norma del codice di rito prevede l'impugnabilità delle ordinanze che dispongono l'imputazione coatta (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676).

Deve quindi ribadirsi che non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., posto che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione - prevedendo il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione - ed ha esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione, contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio, ma anche in talune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, ma non ha mutato il regime previgente che non prevedeva l'impugnazione del rigetto della richiesta di archiviazione (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consigliere estensore Il Preside Angelo pu7). Alfredo G no CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITA