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Sentenza — n. 8237/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8237/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8237/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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È stato attivato di ufficio, su impulso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, il procedimento per la correzione dell'errore contenuto nella sentenza n. 19393 del 02/02/2021 con cui la quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza assunta in data 12 giugno 2020 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, nei confronti di Rivetti Alessandro, condannato per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990. Rivetti Alessandro — che aveva promosso incidente di esecuzione volto ad ottenere la rideterminazione della pena inflitta divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 — è deceduto a Brescia il 17 dicembre 2020 (cfr. atto di accertamento di morte rilasciato dall'ospedale di Brescia del 17 dicembre 2020).

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 8237/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rivetti è deceduto in data anteriore alla pronuncia, nei suoi confronti, della sentenza n. 19393 del 02/02/2021 di questa Corte di cassazione. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale disposizione a causa di morte revisione della sentenza penale revoca dell'esecutore testamentario vecchiaia e morte assegno di morte

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore contenuto nella sentenza n. 19393 del 02/02/2021 della quinta sezione della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA pronunciata a carico di: RIVETTI ALESSANDRO nato a TRAVAGLIATO il 28/04/1953 visti gli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo di procedere alla correzione dell'errore materiale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È stato attivato di ufficio, su impulso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, il procedimento per la correzione dell'errore contenuto nella sentenza n. 19393 del 02/02/2021 con cui la quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza assunta in data 12 giugno 2020 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, nei confronti di Rivetti Alessandro, condannato per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990. Rivetti Alessandro — che aveva promosso incidente di esecuzione volto ad ottenere la rideterminazione della pena inflitta divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 — è deceduto a Brescia il 17 dicembre 2020 (cfr. atto di accertamento di morte rilasciato dall'ospedale di Brescia del 17 dicembre 2020).

2. Rivetti è deceduto in data anteriore alla pronuncia, nei suoi confronti, della sentenza n. 19393 del 02/02/2021 di questa Corte di cassazione. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330).

3. Revocata la sentenza del 2 febbraio 2021, deve essere annullato senza rinvio il provvedimento in origine impugnato (ordinanza emessa il 12 giugno 2020, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione) perché la pena, di cui si discute, è estinta per morte del condannato.

P.Q.M.

Revoca la sentenza di questa Corte di cassazione in data 2 febbraio 2021 n. 19393, nei confronti di Rivetti Alessandro e per l'effetto annulla senza rinvio la ordinanza impugnata (del 12 giugno 2020, emessa dal gip del Tribunale di Brescia) perché la pena è estinta per morte del condannato. Così deciso il 13/01/2022 Il Consigliere esten ore residente Elisabetta Mari osini aria \ ssic elli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA-g MAR 20