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Sentenza — n. 8213/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8213/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8213/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Berisa Selvjinaza ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di quella stessa città in data 31 maggio 2019, che l'aveva condannata per il delitto di lesioni personali in danno di Cioce Rosaria, le ha applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, con conferma nel resto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8213/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., il vizio di apparenza, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile ed imputata di procedimento connesso, con le conseguenti ripercussioni sulla ricostruzione del fatto, effettuata in maniera non aderente alla realtà, soprattutto per quel che riguarda l'esclusione degli estremi della legittima difesa; 2.2. la violazione dell'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000, quanto all'applicazione alla ricorrente del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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posizione della vittima corresponsabilità della vittima responsabilità personale risarcimento alle vittime di reati obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni legge sull'aiuto alle vittime
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERISA SELVJVINAZA nato il 10/11/1983 avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla sospensione condizionale della pena. Inammissibilità nel resto. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Berisa Selvjinaza ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di quella stessa città in data 31 maggio 2019, che l'aveva condannata per il delitto di lesioni personali in danno di Cioce Rosaria, le ha applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, con conferma nel resto.

2. L'impugnativa è affidata a due motivi, che denunciano: 2.1. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., il vizio di apparenza, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile ed imputata di procedimento connesso, con le conseguenti ripercussioni sulla ricostruzione del fatto, effettuata in maniera non aderente alla realtà, soprattutto per quel che riguarda l'esclusione degli estremi della legittima difesa; 2.2. la violazione dell'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000, quanto all'applicazione alla ricorrente del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Con memoria trasmessa in data 20 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Luigi Giordano, ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Non sussiste la denunciata apparenza della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che figurava come imputata di procedimento collegato, essendosi fatto carico il Tribunale di passare in rassegna gli elementi di prova oggettivamente comprovanti quanto da lei riferito (referto di pronto soccorso attestante le escoriazioni riscontrate sul suo corpo; testimonianza di Rotella Domenico). 1.2. Le ulteriori censure di vizio motivazionale quanto alla ricostruzione della dinamica della vicenda di causa non sono consentite.

In forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).

2. Fondato è, invece, il motivo relativo all'applicazione della sospensione condizionale della pena, posto che, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il beneficio di cui all'art.163 cod. pen. non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace. Tale inapplicabilità non viola il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa previsti dagli artt. 3 e 24, Cost., considerata la scelta del legislatore, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, di privilegiare, per ragioni di politica criminale, il principio della effettività della sanzione penale, coerentemente agli obiettivi sottesi alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 274 del 2000, preordinati a coniugare la mitezza della pena con la sua effettività (cfr. Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Rv. 276769).

3. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio, nei termini di cui al dispositivo. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, in Roma 1'11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore I Pre 'dente Irene Scordamaglia Maria Àssichelli )-N,AAA r.t\Iktd_' CORTE DI CASSAZIONE V SEZ