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Sentenza — n. 8210/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8210/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scibilia Silvestro, nato ad Erice (TP), il 12/10/2000, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa in data 08/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8210/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In data 20/09/2021 Silvestro Scibilia ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppe Busciano, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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aggravamento della pena tentate lesioni personali gravi sanzione penale grave tentazione reati penali gravi tentata truffa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scibilia Silvestro, nato ad Erice (TP), il 12/10/2000, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa in data 08/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani in composizione monocratica del 09/12/2020, che aveva condannato a pena di giustizia Silvestro Scibilia per il delitto di cui agli I artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., in Castellammare del Golfo il 13/11/2020.

2. In data 20/09/2021 Silvestro Scibilia ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppe Busciano, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al trattamento sanzionatorio, essendo stata individuata una pena base estremamente elevata, anche considerata la fattispecie di furto tentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Silvestro Scibilia è manifestamente infondato. Già il primo giudice aveva dato conto della gravità del fatto e della pericolosità dell'imputato, gravato da precedenti specifici nonostante la giovane età, fissando la pena base in anni uno mesi due di reclusione, aumentata per la contestata recidiva ad anni uno mesi nove di reclusione, ridotta per il rito ad anni uno mesi due di reclusione. La Corte di merito ha ritenuto detta pena congrua anche in relazione al valore del rame oggetto di sottrazione, alle condizioni di commissione del reato ed ai gravi precedenti dell'imputato.

Rispetto a tale motivazione, e senza contare che non è stata neanche inflitta al'imputato le multa, benché il titolo del reato preveda la pena congiunta, la difesa si duole della determinazione della pena senza alcun serio confronto critico con le specifiche argomentazioni della sentenze di merito che, anche in punto di pena, costituiscono un unico contesto argomentativo, trattandosi di "doppia conforme". Dall'inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas