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Sentenza — n. 8201/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8201/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8201/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento ha integralmente confermato la sentenza del 22 giugno 2018 del Tribunale di Trento che aveva affermato la penale responsabilità di Stefania Morellato per i delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico, detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e di falso materiale in atto pubblico e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8201/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Stefania Morellato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione a causa del travisamento della deposizione della teste Elsa Pesenti Bolò. In particolare, sostiene la ricorrente, è stata travisata la circostanza che gli esami universitari sostenuti erano ad un certo punto scomparsi dalla carriera della Morellato e che gli stessi erano stati reinseriti da qualcuno dei funzionari amministrativi dell'Università e, soprattutto, che era stata proprio la Morellato a segnalare la circostanza alla Pesenti Bolò.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti uso di false generalità falsa testimonianza pseudonimo falsificazione dei pesi e delle misure frode alla legge sugli stranieri
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morellato Stefania, nata a Valdobbiadene il 29/05/1988 avverso la sentenza del 03/07/2020 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. Maria Cristina Leandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento ha integralmente confermato la sentenza del 22 giugno 2018 del Tribunale di Trento che aveva affermato la penale responsabilità di Stefania Morellato per i delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico, detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e di falso materiale in atto pubblico e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Secondo l'accertamento fattuale operato dalle due sentenze di merito, Stefania Morellato, studentessa del corso di laurea magistrale in ingegneria civile, essendo risultata vincitrice di due concorsi per collaboratori amministrativi a tempo parziale (cd. 150 ore), aveva frequentato gli uffici amministrativi dell'Università di Trento lavorando a stretto contatto con la funzionaria amministrativa Pesenti Bolò. Per questa attività, Stefania Morellato era munita di una password di sistema che le consentiva alcune limitate operazioni, come quella di trasferire o inserire nella carriera studentesca gli esami c.d.

Erasmus. Tale frequentazione degli uffici in collaborazione con la funzionaria Pesenti Bolò si era protratta per circa 400 ore nell'arco di un anno e mezzo e, pur in presenza di un registro tenuto dal funzionario Rigobello, era avvenuta anche oltre gli orari lavorativi. Peraltro, l'inserimento degli esami sostenuti dagli studenti nel corso di laurea, nonché il controllo finale dei loro curricula, era attività riservata ai soli funzionari, come la Pesenti Bolò, dotati di apposita password personale. Su segnalazione casuale di alcuni studenti del corso di Fondazioni, tenuto dal professor Mongiovì, questi, non ricordando che la Morellato avesse effettivamente superato il suo esame, aveva incaricato la segretaria universitaria di verificare tale circostanza.

Gli accertamenti eseguiti dai funzionari amministrativi Pesenti Bolò, Zanei e Rigobello avevano consentito di appurare che, diversamente da quanto risultava dal dato informatico, mancava il verbale cartaceo di superamento dell'esame di Fondazioni, nonché altre significative discrasie erano presenti nel curriculum della Morellato, con arrotondamenti in melius, sul piano delle votazioni, degli esami di Tecnica Urbanistica (da 30/30 in 30/30 e lode), di Costruzioni Idrauliche (da 29/30 in 30/30), di Sicurezza Strutturale (da 26/30 in 29/30) ed il falso superamento dell'esame di Geotecnica, in assenza del prescritto verbale cartaceo.

Le modalità di inserimento dei dati falsi erano avvenute da un lato utilizzando la password della funzionaria amministrativa Pesenti Bolò (con la quale la imputata lavorava a stretto contatto), dall'altro secondo la metodologia c.d. Erasmus, conosciuta dalla imputata e alla quale questa era abilitata. Quanto alla falsificazione della firma del professor Alessandro Gajo (capo b di rubrica), la sentenza di primo grado aveva valorizzato la consulenza grafologica della perita Gadotti, che in dibattimento aveva confermato che la firma era apocrifa ed era riconducibile alla mano della imputata Morellato, risultanze non inficiate dalla consulenza grafologica di parte.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Stefania Morellato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione a causa del travisamento della deposizione della teste Elsa Pesenti Bolò. In particolare, sostiene la ricorrente, è stata travisata la circostanza che gli esami universitari sostenuti erano ad un certo punto scomparsi dalla carriera della Morellato e che gli stessi erano stati reinseriti da qualcuno dei funzionari amministrativi dell'Università e, soprattutto, che era stata proprio la Morellato a segnalare la circostanza alla Pesenti Bolò.

Nell'atto di appello tali circostanze erano state evidenziate e comunque esse risultavano dal verbale della deposizione della teste, allegato al ricorso. La alterazione della carriera universitaria della Morellato era quindi imputabile ad uno dei funzionari amministrativi che avevano provveduto a reinserire i dati mediante l'utilizzo di credenziali di accesso di cui l'imputata non aveva la disponibilità, cosicché risulta violato il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la condanna costituisce il risultato di un'errata valutazione delle prove.

3. Il difensore della ricorrente ha anche fatto pervenire una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo il contenuto del suo atto introduttivo ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Deve escludersi il travisamento della deposizione della teste Pesenti Bolò, atteso che la Corte di appello ha valutato (vedi pag. 7 della sentenza di appello) l'ipotesi, formulata sulla base della dichiarazione della teste, che i dati errati relativi alla carriera della Morellato potessero essere stati erroneamente inseriti dai funzionari amministrativi della Università, ma l'ha motivatamente esclusa, osservando che era particolarmente anomalo che nella carriera universitaria della Morellato figurasse un così elevato numero di erronei inserimenti e tutti a vantaggio della studentessa.

Inoltre, la Corte di appello ha ancor prima osservato, quanto all'esame di Geotecnica, che il professore Mondovì aveva chiesto spiegazioni alla segreteria dell'Università, avendo appreso che la Morellato si vantava di avere superato l'esame, mentre tale circostanza non risultava al professore. Era, così, emerso che la registrazione del superamento dell'esame nel sistema informatico non era supportata dal verbale cartaceo e comunque la registrazione era avvenuta secondo modalità diverse da quelle relative al superamento degli esami all'interno dell'ateneo e precisamente erano state utilizzate le modalità relative all'inserimento degli esami Erasmus e la Morellato era dotata di una password al preciso scopo di intervenire sul sistema informatico per inserire tali esami.

La Corte di appello ha, pertanto, escluso che le circostanze evidenziate dalla ricorrente potessero far sorgere un ragionevole dubbio sulla sua penale responsabilità.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente /Mi ele Romano R Pezzu