Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal after lower court declared him innocent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client withdrew the lawsuit after the lower court ruled in his favor. The client had challenged a detention order based on alleged flaws in the judge's reasoning regarding the gravity of the alleged thefts and the necessity of the measure. The court dismissed the appeal without examining the merits because the client's withdrawal eliminated the interest in continuing the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: When a party withdraws a cassation appeal after the lower court has ruled in their favor, the appeal is inadmissible without consequences for the party.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZERILLI DOMENICO SALVATORE nato a ERICE il 20/08/1970 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza deliberata il 21/05/2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala applicava a Domenico Salvatore Zerilli la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a tre imputazioni di furto in concorso con varie altre persone (capi 2, 3 e 4). Investito dalla richiesta di riesame, il Tribunale di Palermo, con ordinanza deliberata il 21/96/2021, ha annullato l'ordinanza genetica in relazione alla posizione di Zerilli limitatamente ai reati di cui alle imputazioni provvisorie sub 3) e 4), confermando nel resto, anche nella scelta della misura cautelare, l'ordinanza impugnata.
Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Domenico Salvatore Zerilli, attraverso il difensore Avv. Diego Tranchida, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria, mentre il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
E' stato trasmesso alla Corte atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall'Avv. Diego Tranchida, munito di procura speciale ad hoc, atto al quale è allegato il dispositivo della sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Marsala il 24/11/2021, che ha disposto non doversi procedere nei confronti di Serilli per non aver commesso il fatto, dichiarando la cessazione dell'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari. Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, qualora - come nel caso di specie - il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.
U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166, in una fattispecie in materia di procedimento de libertate; conf. Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/02/2022. Il Consigli