Ordinanza — n. 7808/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione dell'errore materiale nel procedimento nei confronti di: COLOMBO FAUSTO nato a BELLUSCO il 07/07/1947 ROSSI MAURIZIO nato a MILANO il 25/10/1946 CAZZANIGA MASSIMILIANO nato a MILANO il 13/09/1963 BECCAFOGLI ROBERTO nato a MILANO il 11/03/1964 in relazione alla sentenza del 14/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (avendo l'Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7808/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E' stato segnalato l'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del procedimento NRG 17101/2020 definito all'udienza del 14/09/2021, lì dove il nome del coimputato non ricorrente nei confronti del quale è stato disposto l'estensione della statuizione di annullamento è indicato come "Gargiulo Andrea" in luogo di "Gargiuolo Andrea". Rilevato che occorre procedere alla correzione dell'indicato errore materiali nel senso indicato.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione dell'errore materiale nel procedimento nei confronti di: COLOMBO FAUSTO nato a BELLUSCO il 07/07/1947 ROSSI MAURIZIO nato a MILANO il 25/10/1946 CAZZANIGA MASSIMILIANO nato a MILANO il 13/09/1963 BECCAFOGLI ROBERTO nato a MILANO il 11/03/1964 in relazione alla sentenza del 14/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (avendo l'Avv.
Fabio Lattanzi revocato la richiesta in precedenza avanzata). Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
E' stato segnalato l'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del procedimento NRG 17101/2020 definito all'udienza del 14/09/2021, lì dove il nome del coimputato non ricorrente nei confronti del quale è stato disposto l'estensione della statuizione di annullamento è indicato come "Gargiulo Andrea" in luogo di "Gargiuolo Andrea". Rilevato che occorre procedere alla correzione dell'indicato errore materiali nel senso indicato.
P.Q.M.
Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo dell'udienza del 14 settembre 2021 relativo al ricorso 17101/20, nel senso che lì dove è scritto "Gargiulo Andrea" deve leggersi "Gargiuolo Andrea". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 04/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Caputo G do Sabeone /e- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA-3 MAR