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Sentenza — n. 7805/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7805/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7805/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Costa Benedetto, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, il 24/5/1974; avverso l'ordinanza del 13/9/2021 del Tribunale di Ivrea; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro Angelillis, il quale richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ivrea, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del proprio precedente provvedimento ed in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta da Costa Benedetto per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di diverse condanne riportate dal medesimo e pronunziate tutte dallo stesso Tribunale.

Regesto Legislator

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art. 671 c.p, art. 624 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 7805/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che la Corte abbia annullato nella sua interezza il suddetto provvedimento, posto che il perimetro dell'annullamento è determinato ai limiti della devoluzione, mentre l'annullamento parziale di cui all'art. 624 c.p.p. viene pronunziato esclusivamente con riguardo a quei provvedimenti•suscettibili di assumere autorità di cosa giudicata, il che è escluso per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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esecuzione della sentenza sospensione di pena pena con condizionale parziale forza di cosa giudicata parziale principio della continuità immunità parziale

Disposizioni normative citate

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art. 671 c.p
art. 624 c.p
Né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che la Corte abbia annullato nella sua interezza il suddetto provvedimento, posto che il perimetro dell'annullamento è determinato ai limiti della devoluzione, mentre l'annullamento parziale di cui all'art. 624 c.p.p.
art. 616 c.p
viene pronunziato esclusivamente con riguardo a quei provvedimenti•suscettibili di assumere autorità di cosa giudicata, il che è escluso per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Costa Benedetto, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, il 24/5/1974; avverso l'ordinanza del 13/9/2021 del Tribunale di Ivrea; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro Angelillis, il quale richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ivrea, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del proprio precedente provvedimento ed in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta da Costa Benedetto per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di diverse condanne riportate dal medesimo e pronunziate tutte dallo stesso Tribunale.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il condannato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. In tal senso il ricorrente lamenta come il Tribunale si sia pronunziato esclusivamente sulla continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate ai punti 2) e 3) del provvedimento impugnato, ma non anche sull'analoga richiesta relativa a quelle elencate ai punti 1) e 4), ossia quelle pronunziate, rispettivamente, il 28 maggio 2015 ed il 10 aprile 2019. Omissione determinata dall'erronea convinzione del giudicante che in riferimento a queste ultime non fosse stata proposta impugnazione avverso l'originario provvedimento di rigetto, mentre l'annullamento disposto in fase rescindente avrebbe investito nella sua totalità tale provvedimento, comportando l'obbligo per il giudice del rinvio di una nuova valutazione complessiva della richiesta proposta ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Con il ricorso avverso l'originario provvedimento del giudice dell'esecuzione il condannato aveva impugnato esclusivamente il capo concernente le statuizioni relative al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze pronunziate il 26 maggio 2016 e l'11 gennaio 2017, eccependo trattarsi di questione già decisa - ed in senso più favorevole - in sede di cognizione. L'annullamento di tale provvedimento da parte di questa Corte ha dunque avuto ad oggetto esclusivamente la statuizione menzionata, non avendo costituito oggetto di devoluzione quella relativa al rigetto del riconoscimento della continuazione tra i reati per cui è stata pronunziata condanna nei confronti del ricorrente con le sentenze del 28 maggio 2015 e del 10 aprile 2019.

Né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che la Corte abbia annullato nella sua interezza il suddetto provvedimento, posto che il perimetro dell'annullamento è determinato ai limiti della devoluzione, mentre l'annullamento parziale di cui all'art. 624 c.p.p. viene pronunziato esclusivamente con riguardo a quei provvedimenti•suscettibili di assumere autorità di cosa giudicata, il che è escluso per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/1/2022 Il Consigliere est sore Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA