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Sentenza — n. 7786/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure of company funds available to investigated manager.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7786/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the company's cassation appeal against a lower court's order to seize funds from its bank accounts. Although the company argued it was a third party and the funds belonged to it, the court found the investigated manager retained full authority to operate the accounts via an unrevoked power of attorney. The court ruled that such availability to the suspect satisfies the legal requirements for preventive seizure aimed at confiscation of equivalent profit, regardless of formal title.

Regesto Legislator

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Art. 322-ter c.p.; Art. 616 c.p.p.: The preventive seizure for equivalent confiscation applies to assets within the suspect's sphere of economic interest, even if held by third parties, provided the suspect has the power to dispose of them.

Parole chiave

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preventive seizure equivalent confiscation third party assets power of attorney availability of funds bank account seizure criminal procedure law sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322-ter c.p.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 1289 c.c.
Art. 1834 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012
Cass., Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017
Cass., Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Rv.
Cass., Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019
Cass., Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, Rv.
Cass., Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020
279377; Cass., Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SVILUPPO DATI S.R.L avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIB. LIBERTA di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il difensore FATTO E DIRITTO j. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Monza, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza in data 12.4.2021 a carico di Mortarini Giuseppe, ed eseguito in data 4.5.2021 dalla compagnia di Sesto S. Giovanni della Guardia di Finanza presso un conto corrente bancario intestato alla "SVILUPPO DATI s.r.l.", acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, per l'importo di euro 28020,14 e il 16.6.2021, con riferimento a 9.710,879 quote del "Fondo Eurizon Riserva 2 anni - Classe A", depositate presso altro conto corrente sempre intestato alla "SVILUPPO DATI s.r.l.", acceso presso una filiale di "BPER Banca".

Il tribunale del riesame, premesso che il Mortarini è indagato per una pluralità di reati, una parte dei quali commessi nella qualità di amministratore di fatto di diverse società, rilevava che, sebbene quest'ultimo dal 2014 non fosse più socio della "SVILUPPO DATI s.r.l.", società che aveva contribuito a costituire con altri soci nel giugno del 2004, "ancora nel mese di aprile del 2021 risultava procuratore del conto corrente n. 16737 aperto presso l'agenzia numero 9 della Banca Nazionale del Lavoro intestato alla società". In considerazione del potere del Mortarini di operare su tale conto corrente, in virtù della procura originariamente rilasciatagli e non revocata, il tribunale del riesame rigettava l'impugnazione cautelare ritenendo che di fatto il conto corrente in questione e le somme su di esso giacenti fossero da ricondurre all'indagato, nonostante il formale intestatario fosse la "SVILUPPO DATI s.r.l." 2.

Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la suddetta società, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sartor Marina, in qualità di terzo interessato, estraneo al reato, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla completa mancanza di motivazione in odine alla doglianza formulata con l'impugnazione cautelare relativamente al sequestro dell'intero ammontare presente sul conto di deposito titoli n. 19052465, acceso dalla "SVILUPPO DATI s.r.l." presso la "BPER Banca", in relazione al quale il tribunale del riesame si è superficialmente limitato a dare atto dell'avvenuto sequestro in data 16 giugno 2021 delle 9.710,879 quote del "Fondo Eurizon Riserva 2 anni - Classe A", che, per l'appunto, erano depositate presso il conto corrente innanzi indicato, senza null'altro aggiungere.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla omessa motivazione da parte del tribunale del riesame in ordine alla doglianza formulata circa l'insussistenza della diponibilità del conto corrente oggetto di sequestro in capo al Mortarini. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione da parte del tribunale del riesame della doglianza formulata relativamente alla illegittimità dell'esecuzione del sequestro operato sul terzo. 2.1.

Con requisitoria scritta del 3.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con memoria del 28.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia della società ricorrente, avv.

David Russo, nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero del 3.10.2021, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, soffermandosi in particolare sulle censure articolate nel secondo motivo di impugnazione.

3. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.

4. Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento espresso in un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari reali, l'oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo è costituito dal provvedimento ablatorio, che rimane unico anche se, per la necessità di ricercare i beni da sottoporre a vincolo, sia posto in esecuzione, pro parte, in momenti diversi, non determinando una tale evenienza l'ammissibilità di plurime impugnazioni. Come si è opportunamente evidenziato, l'art. 324, comma 1, c.p.p., stabilisce che "la richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro".

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324, c.p.p., decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto di fatto conoscenza dell'avvenuto sequestro o dell'esecuzione del provvedimento, non rilevando la formale conoscenza legale di esso; che non è richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motivazione, ma la sola cognizione della sua esecuzione, osservando che la richiamata disposizione non si limita a prendere in considerazione la sola conoscenza legale della misura cautelare, conseguente agli adempimenti formali previsti, attribuendo invece rilevo ad ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza di fatto del provvedimento, ben potendo l'interessato vincere la presunzione di conoscenza mediante l'allegazione di elementi altrettanto certi che vanifichino l'effetto conoscitivo e utili a fissare la data in cui ha avuto la cognizione di fatto dell'esecuzione del sequestro (così Sez. 2, n. 54297 del 16/9/2016, Rv. 268632).

Il richiamato principio era stato, peraltro, precedentemente affermato (Sez. 2, n. 46079 del 23/9/2014, Rv. 260956; Sez. 6, n. 35620 del 19/7/2011, Rv. 250791; Sez. 3, n. 21888 del 8/5/2007, Rv. 236961; Sez. U, n. 27777 del 11/7/2006, Rv. 234213), attribuendo rilievo anche alla dimostrata conoscenza del provvedimento attraverso notizie giornalistiche (Sez. 2, n. 44658 del 15/10/2010, Rv.248790). Le richiamate pronunce evidenziano l'esigenza di una considerazione unitaria del provvedimento impositivo del vincolo reale, che non può pertanto ritenersi suscettibile di plurime impugnazioni correlate ai diversi momenti della concreta esecuzione, la quale quasi mai avviene in un unico contesto, richiedendo la ricerca e la progressiva apprensione dei beni da sequestrare.

Tale attività, peraltro, attiene, appunto, alla esecuzione del provvedimento ablativo, il quale, tuttavia, è unico (così come è unico il termine di decorrenza iniziale per l'impugnazione individuato dal legislatore con riferimento a tutti i soggetti interessati) e basato su un'organica valutazione delle esigenze cautelari anch'essa unitaria, rispetto alla quale il momento dell'esecuzione è successivo ed indipendente. Ciò che è oggetto di riesame, dunque, è il provvedimento che dispone il sequestro, tanto è vero che la concreta individuazione dei beni da sottoporre al vincolo e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel decreto che dispone la misura è riservata alla fase esecutiva demandata al Pubblico Ministero (con la conseguenza che eventuali questioni ad essa relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione), mentre il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, a meno che non disponga in atti di elementi per individuare detti beni (cfr.

Cass., Sez. 3, n. 45852 del 01/10/2019, Rv. 277267). Applicando tali principi alla fattispecie in esame non può non rilevarsi che ad essi non si presenta conforme il percorso seguito dal difensore della società ricorrente. Quest'ultimo, infatti, come ribadito anche nella memoria del 28.10.2021, "ha depositato due istanze di riesame presso il Tribunale del Riesame di Monza, in quanto, come si può facilmente comprendere dalle premesse, è venuto a conoscenza del secondo sequestro presso la BPER solo a seguito del deposito della prima richiesta di riesame.

Tali istanze sono state iscritte separatamente, nonostante lo stesso ritenesse dovessero essere riunite, vista la comune materia del contendere". Ne consegue che, per stessa ammissione del ricorrente, l'istanza di riesame decisa con il provvedimento oggetto del presente ricorso non poteva avere ad oggetto il sequestro eseguito il 16.6.2021 sul conto di deposito titoli n. 19052465, acceso dalla "SVILUPPO DATI s.r.l." presso la "BPER Banca", ragione per cui risulta manifestamente infondata e del tutto generica la censura con cui la società ricorrente denuncia l'omessa motivazione al riguardo da parte del tribunale del riesame.

Con riferimento ai restanti motivi di impugnazione, si osserva che con essi si contesta, in definitiva, l'inadeguatezza del percorso motivazionale seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare per dimostrare la riconducibilità al Mortarini del conto corrente sequestrato presso la Banca Nazionale del Lavoro, denunciando, dunque, un vizio di motivazione, che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è scrutinabile in questa sede. Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Pur nella sua concisione, infatti, la motivazione del tribunale del riesame, come si è già detto, giustifica il rigetto dell'impugnazione cautelare, evidenziando come il conto corrente di cui si discute e le somme su di esso giacenti siano da ricondurre al Mortarini, nonostante il formale intestatario fosse la "SVILUPPO DATI s.r.l.", in considerazione del potere di quest'ultimo di operare su tale conto corrente, in virtù della procura originariamente rilasciatagli dalla società di cui ha fatto parte sino al 2014, non revocata, come ammesso dalla stessa ricorrente (cfr. p. 13 del ricorso).

Tale conclusione appare conforme a un orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell'indagato per quest'ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (cfr. Cass., Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378).

In questa prospettiva si è precisato, con altro condivisibile arresto, che ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato.

Proprio in applicazione di tale principio, nel precedente ora richiamato, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando, peraltro, che nel caso di specie l'indagato, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilità di disporre dell'intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Rv. 271136). E nel caso che ci occupa non risulta che la delega conferita al Mortarini fosse sottoposta a limiti, tanto che sul punto la società ricorrente nulla osserva, limitandosi a evidenziare, da un lato, che l'indagato non è attualmente parte di alcun rapporto con la "SVILUPPO DATI s.r.l."; dall'altro, con rilievo di natura meramente fattuale, che la mancata revoca della delega in questione era da attribuirsi a un errore commesso dalla Banca Nazionale del Lavoro, di cui si era accorta solo successivamente al "deposito della documentazione idonea" l'amministratrice pro tempore Sartor.

Tale orientamento interpretativo risulta, peraltro, confermato anche da alcuni recenti arresti, in cui si è ribadito che la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 322-ter, c.p., ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (cfr. Cass., Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, Rv. 279377; Cass., Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Rv. 279821).

5. Al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de