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Sentenza — n. 7766/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7766/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7766/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCIBELLO DARIO nato a GALLARATE il 03/01/1980 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il d ensore

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7766/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è infondato. Va preliminarmente osservato che non ricorre alcuna ipotesi di nullità della pronuncia impugnata, eccepita in ricorso col secondo motivo, risultando, nel capo d'imputazione, sufficientemente descritta in fatto l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (cfr. Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 che, pronunciandosi con riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., costituente fattispecie particolare implicante valutazione sulla natura dell'atto, non hanno affatto inteso escludere il rilievo della contestazione in fatto della circostanza aggravante laddove oggetto di puntuale indicazione nei suoi risvolti di fatto).

Parole chiave

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comunicazione degli elementi a carico accuse di abuso reati contro la sfera personale riservata in dubio pro debitore inutilizzabilità delle prove illecite pubblicità di occasioni di libidine

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCIBELLO DARIO nato a GALLARATE il 03/01/1980 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il d ensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Varese nei confronti di Lucibello Dario che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto, aggravato, di un cellulare - che si trovava nel locale bagno di un supermercato, custodito all'interno di un giubbino riposto nell'armadietto delle scope - . 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo, contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., non ricorrendo nel caso di specie, rispetto al cellulare sottratto, alcuna delle circostanze richieste dalla norma da cui deve dipendere l'esposizione - necessità, consuetudine o destinazione della cosa. 2.2. Col secondo, lamenta che la corte territoriale ha confermato la legittimità della contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nonostante il capo di imputazione non contenga né l'indicazione della norma che la contempla - essendo indicato l'art. 625 n. 4 cod. pen. - né la descrizione in fatto della stessa.

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. Va preliminarmente osservato che non ricorre alcuna ipotesi di nullità della pronuncia impugnata, eccepita in ricorso col secondo motivo, risultando, nel capo d'imputazione, sufficientemente descritta in fatto l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (cfr. Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 che, pronunciandosi con riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., costituente fattispecie particolare implicante valutazione sulla natura dell'atto, non hanno affatto inteso escludere il rilievo della contestazione in fatto della circostanza aggravante laddove oggetto di puntuale indicazione nei suoi risvolti di fatto).

Indi, passando alla valutazione dell'aggravante, è evidente che nel caso di specie ricorra l'esposizione del bene alla pubblica fede, essendo stato il cellulare dalla persona offesa, dipendente del supermercato, lasciato all'interno dell'armadietto ove erano custodite le scope utilizzate per la pulizia del servizio igienico, non chiuso a chiave, sito nel bagno, accessibile ai clienti, del supermercato medesimo. Indi, correttamente, la corte territoriale ha concluso, conformemente all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119) che le scope come tutto quanto si trovava nell'armadietto - e l'armadietto stesso - non chiuso a chiave, era lasciato per necessità in pronta e libera accessibilità per le ragioni del loro uso sicchè anche il cellulare era da ritenersi esposto alla pubblica fede della clientela; questa poteva sì accedere liberamente al bagno ma non poteva di certo accedere ai beni ivi presenti che, per necessità o consuetudine, erano affidati all'altrui senso di rispetto; senso di rispetto che s'imponeva agli eventuali avventori, come reso palese dalle stesse circostanze del caso concreto.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/1/2022. Il Consig e estensore Il Presidente StAsìi Ge e31 o Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN