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Ordinanza — n. 7594/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses recusal declaration as inadmissible due to absolute lack of specific factual details regarding merit overlap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Alberto Cubeddu's recusal declaration against Judge Angela Tardio inadmissible for being absolutely generic. While Cubeddu cited Tardio's participation in a prior judgment, he failed to specify how her involvement in that case created a prejudicial merit overlap in the current proceedings. Consequently, the declaration violated procedural requirements for specificity, leading to its rejection and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 37 cod. proc. pen.; A recusal declaration must be specific regarding the factual circumstances and the nature of the prejudicial merit overlap; generic references to a judge's past participation without detailing the specific elements of overlap are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
recusal declaration absolute genericity merit overlap procedural admissibility judge impartiality

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37 cod. proc. pen.
OSSERVA La dichiarazione è proposta genericamente con riferimento all'art. 37 cod. proc. pen., senza che sia dettagliata la fattispecie, tra le molte previste dalla norma citata, in relazione alla quale la doglianza è formulata.
art. 37 cod. proc. pen
OSSERVA La dichiarazione è proposta genericamente con riferimento all'art. 37 cod. proc. pen., senza che sia dettagliata la fattispecie, tra le molte previste dalla norma citata, in relazione alla quale la doglianza è formulata.

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Testo completo

seguente ORDINANZA Sulla dichiarazione di ricusazione proposta da: CUBEDDU ALBERTO nato a OZIERI il 11/11/1995 Nei confronti della Dott.ssa Angela Tardio; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; letta la dichiarazione di ricusazione proposta, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., da Alberto Cubeddu, per mezzo del difensore munito di procura speciale, nei confronti della dottoressa Angela Tardio, Presidente del collegio della Prima sezione chiamato a decidere, all'odierna udienza, il ricorso proposto da Cubeddu Alberto nel procedimento R.G. 18928/21;

OSSERVA La dichiarazione è proposta genericamente con riferimento all'art. 37 cod. proc. pen., senza che sia dettagliata la fattispecie, tra le molte previste dalla norma citata, in relazione alla quale la doglianza è formulata. Il riferimento alla circostanza che la Presidente Tardio abbia partecipato al collegio che ha emesso, nei confronti del Cubeddu, la sentenza n. 3356/2017, allegata alla dichiarazione, non fa venir meno la suddetta genericità: non è chiarito, infatti, in quali termini la partecipazione della dott.ssa Tardio alla suddetta decisione possa valere ad integrare una valutazione di merito pregiudicante ai fini dell'odierna decisione.

A tanto aggiungasi come la valutazione pregiudicante avrebbe, altresì, richiesto la indicazione specifica, da parte del richiedente, dei possibili elementi di sovrapposizione delle valutazioni di merito nei due diversi procedimenti. La dichiarazione di ricusazione è, pertanto, inammissibile per assoluta genericità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna Alberto Cubeddu al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Maria Vessichelli A CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA—2 MAR 'n7 • FUNZI