Italian court dismisses appeal as a duplicate of a previous decision already ruling on the same case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was a duplicate of a prior decision rendered on the same matter. The appellant, Floriano Matteucci, sought to challenge a ruling regarding the restitution of confiscated assets, arguing he acted as a co-accused and heir. The court rejected this procedural attempt by noting the identical case had already been fully adjudicated in December 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.; When an appeal concerns a matter already decided by the same court in a previous judgment, the new filing constitutes a mere duplication and must be dismissed without further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEUCCI FLORIANO nato a CAMAIORE il 20/12/1952 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' ---
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 novembre 2020, la Prima sezione di questa Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Floriano Matteucci avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Lucca, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'opposizione proposta del medesimo Matteucci avverso il rigetto della richiesta di restituzione di alcuni beni sottoposti a confisca nel procedimento definito nei confronti della madre, dante causa dell'istante (essendo costei deceduta), per il delitto di usura. La Prima sezione aveva ritenuto il ricorso inammissibile perché il difensore che l'ave va presentata non era munito dalla prescritta procura speciale, necessaria posto che il ricorrente doveva considerarsi, rispetto al procedimento in oggetto, un terzo interessato, non avendo mai ricoperto il ruolo di parte. Né il decesso della condannata, in ipotesi sua dante causa, ne mutava il ruolo.
2. Propone ricorso il Matteucci, anche nella veste di erede della madre, a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, deducendo l'errorre di fatto in cui la Prima sezione di questa Corte era incorsa nella sentenza impugnata. Si assumeva infatti che il ricorrente aveva ricoperto il ruolo di coimputato della madre nel ricordato procedimento e si annotava come, comunque, fosse l'erede della stessa, succedendole così in tutti i diritti patrimoniali esercitabili. Non era pertanto necessario che egli affidasse procura speciale al difensore nel corso del procedimento volto ad ottenere la restituzione dei beni che dovevano considerarsi comunque di sua proprietà, sia personale sia come erede della madre.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Lucia Odello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il medesimo ricorso, rubricato al diverso numero 34307/2021, è già stato discusso e deciso da questa Sezione con sentenza del 10 dicembre 2021, così che la nuova, odierna, iscrizione deve considerarsi una mera duplicazione della precedente e deve pertanto dichiararsi il non luogo a provvedere.
P.Q.M.
non luogo a provvedere. Così deciso, in Roma il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi