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Sentenza — n. 7581/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special power of attorney and procedural infondatezza.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of special power of attorney from the defendant and the manifest infondatezza of the arguments. The defense argued that the lower court ignored inconsistent factual elements regarding the suspect's participation in the crime, but the Court noted the appeal was withdrawn by the lawyer without the client's signature. The Court ruled that the appeal was procedurally invalid and ordered the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal for cassation is inadmissible if the special power of attorney is not properly attested and the grounds are manifestly unfounded.

Parole chiave

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special power of attorney manifest infondatezza cassation appeal procedural inadmissibility withdrawal of appeal court costs preliminary investigation tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015
Va preliminarmente dichiarata l'inefficacia della rinuncia al ricorso proposta nell'interesse del ricorrente, non sottoscritta dall'indagato, ma dal solo difensore del quale, tuttavia, non è attestata la procura speciale, a nulla rilevando che egli abbia proposto l'impugnazione (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Conte Carlo, nato a Napoli il 24/08/1955 avverso l'ordinanza del 25/08/2021 del Tribunale del Riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, dei d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dall'avv. Lumeno Dell'Orfano, difensore del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale del Riesame di Napoli con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 15 luglio 2021, ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza nei confronti di Carlo Conte, indagato del delitto di tentato furto pluriaggravato.

2. Il difensore, avv. Lumeno Dell'Orfano, ricorre per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta che, in violazione degli art. 125, comma 3, in relazione agli artt. 309, 273, comma 1, e 292, comma 2 lett.

c) e c) bis cod. proc. pen., nella motivazione dell'ordinanza i giudici del riesame non hanno tenuto nella dovuta considerazione gli elementi di fatto rappresentati dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, desumendo la gravità del quadro indiziario da circostanze fattuali inconsistenti, non riscontrate, non univoche e, comunque, non idonee a provare la partecipazione del Conte al fatto criminoso contestato in concorso con terzi soggetti.

3. Deve darsi atto che, in data 16 novembre 2021, il difensore del ricorrente ha inoltrato, in uno con la dichiarazione di rinuncia al ricorso, il provvedimento con il quale, in data 05 novembre 2021, il giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura cautelare.

4. Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza di legge, per manifesta infondatezza.

5. Va preliminarmente dichiarata l'inefficacia della rinuncia al ricorso proposta nell'interesse del ricorrente, non sottoscritta dall'indagato, ma dal solo difensore del quale, tuttavia, non è attestata la procura speciale, a nulla rilevando che egli abbia proposto l'impugnazione (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).

6. Venendo al ricorso, la censura sollevata, con la quale si deduce l'insussistenza del quadro indiziario a carico del ricorrente e, comunque, l'inadeguata motivazione dell'impugnata ordinanza, sollecita una rilettura in fatto del provvedimento, inammissibile in questa sede di legittimità. Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato sulla scorta dei giusti parametri di valutazione e sulla base delle plurime risultanze in atti, ben evidenziando la sussistenza di tutti gli elementi strutturalmente rilevanti in ordine alla configurazione del reato contestato nell'addebito provvisorio e all'individuazione del Conte quale coindagato. Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/12/2021. Il Consiglie estensore Il Presidente Elena Carusillo Paolo Antonio Bruno ..-~£2..3 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CA