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Sentenza — n. 7569/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7569/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7569/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari di Venezia, con ordinanza del 30/3/2021, ha rigettato l'opposizione proposta, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., dall'odierno ricorrente avverso il decreto del Pubblico Ministero del 10/12/2020 di rigetto dell'istanza di restituzione del contenuto di quattro autobotti di carburante sequestrato alla società ricorrente in forza del decreto di sequestro probatorio reso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale il 10/11/2020 nell'ambito delle indagini esperite dal Nucleo di Polizia economico- finanziaria di Venezia nel corso delle quali è stato contestato agli indagati, Roberto Parmesan e Graziano Iacovino, il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 e 483 cod. pen. in relazione all'indicazione degli estremi di una falsa polizza fidejussoria a garanzia dell'assolvimento degli obblighi IVA sui documenti di accompagnamento semplificato (DAS) di alcuni carichi ( -P carburanti.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7569/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen. si lamenta la mancanza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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imposta sui carburanti assicurazione RC dei veicoli a motore detentore di veicolo responsabilità del vettore indagine per frode iva finanziamento dell'assicurazione infortuni

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
e, per altro verso, verrebbe aggirata la disposizione di cui all'art. 325 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cellerini Francesco, nato a Firenze il 26 maggio 1977 n.q. di Amministratore unico e legale rappresentante della F.C. Carburanti s.r.I., con sede in Firenze, Via de' Tacchinardi 15 Avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 30/3/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; esaminata la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Venezia, con ordinanza del 30/3/2021, ha rigettato l'opposizione proposta, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., dall'odierno ricorrente avverso il decreto del Pubblico Ministero del 10/12/2020 di rigetto dell'istanza di restituzione del contenuto di quattro autobotti di carburante sequestrato alla società ricorrente in forza del decreto di sequestro probatorio reso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale il 10/11/2020 nell'ambito delle indagini esperite dal Nucleo di Polizia economico- finanziaria di Venezia nel corso delle quali è stato contestato agli indagati, Roberto Parmesan e Graziano Iacovino, il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 e 483 cod. pen. in relazione all'indicazione degli estremi di una falsa polizza fidejussoria a garanzia dell'assolvimento degli obblighi IVA sui documenti di accompagnamento semplificato (DAS) di alcuni carichi ( -P carburanti.

La documentazione di trasporto del carburante sequestrato contenuto in quattro autobotti di proprietà della ricorrente FC Carburanti s.r.l. recava l'annotazione della polizza ritenuta falsa.

2. Contro detta ordinanza ricorre per cassazione l' avv.to . Roberta Toma, difensore di fiducia del F.C. Carburanti s.r.I., società che assume essere terza proprietaria del prodotto petrolifero in sequestro. Vengono dedotti due motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. si lamenta la mancanza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si deduce l'erronea applicazione dell'art. 1, commi 937 e segg.. legge 27 dicembre 2017, n. 215 in merito al regime IVA per benzina e gasolio utilizzati come carburanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve premettersi che, in tema di sequestro probatorio, le censure concernenti la legittimità, la validità e l'opportunità del sequestro, anche nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame, mentre con l'opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero, che abbia respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate, possono farsi valere censure concernenti esclusivamente la cessazione della necessità di mantenere il sequestro a fini di prova. (Ex plurimis, da ultimo, Sez. 5 n. 14039 del 12/02/2020, LAMA] FEIM, Rv. 278994).

A tale principio consegue che, anche se è ricorribile per cessazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro, (così, Sez. U, Sentenza n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290), non è consentito, però, attraverso la proposizione di siffatti motivi, riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico.

Ed invero, come osservato in motivazione da Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059, ragionando diversamente, per un verso, si consentirebbe all'interessato di attivare ed utilizzare il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate al fine di sollecitare il riesame della legittimità del provvedimento genetico al di fuori dei rigidi schemi procedimentali di cui all'art.324 cod. proc. pen. e, per altro verso, verrebbe aggirata la disposizione di cui all'art. 325 cod. proc. pen. rendendosi possibile devolvere alla cognizione della Corte di cassazione anche vizi diversi dalla violazione di legge.

3. Orbene, alla luce di siffatti principi che il Collegio condivide, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, con motivazione scarna, ma essenziale e sufficiente per far intendere le ragioni del rigetto, non ha ravvisato motivi — fondati sul mero rilievo che la FC Carburanti s.r.l. sarebbe soggetto terzo proprietario del carburante oggetto di sequestro — che consentano di ritenere esaurita la necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova posto che il sequestro è stato disposto anche per accertare la dedotta estraneità ai fatti della società che, come osservato nel provvedimento impugnato, costituisce «uno degli aspetti del merito della vicenda per cui è stato instaurato il procedimento penale». Il primo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto il ricorrente, pur lamentando formalmente vizi deducibili con ricorso per cassazione, di fatto solleva censure concernenti la legittimità e l'opportunità del sequestro, anche ne! merito, censure che, come si è osservato in precedenza, possono essere fatte valere solo con la richiesta dì riesame. Il ricorrente, infatti, asserisce l'infondatezza della tesi del Pubblico Ministero in ordine alla mancanza di buona fede della FC Carburanti s.r.I., ma tale questione riguarda il fumus del provvedimento cautelare e concerne il merito non valutabile in sede di legittimità.

5. Alla ritenuta inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al pagamento della somma di € 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mauro Paolo Antonio Bruno CORTE DI CASSAZIONE