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Sentenza — n. 7553/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7553/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7553/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, sull'accordo raggiunto fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava, per quanto qui di interesse, le pene inflitte a Rade Jovanovic e a Toni Savic nelle misure indicate in dispositivo, confermandone così la responsabilità per Savic in ordine ai delitti ascrittigli ai capi 3 bis, 4, 5 e 7 bis della rubrica (i primi tre erano furti aggravati in abitazione, il quarto una ricettazione) e per Jovanovic in riferimento ai capi 1, 2, 3, 3 bis, 5 e 7 (tutti furti in abitazione).

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7553/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Citava inoltre, il ricorrente, precedenti arresti in cui, in casi analoghi, si era decisa la restituzione, ad opera del medesimo Tribunale di Milano ed a vantaggio dello stesso ricorrente, ed i precedenti giurisprudenziali, a sé favorevoli, della Cassazione, le sentenze nn. 26462/, Rv. 202268, 205705, 278236 e 2005 e delle Sezioni unite 14/12/1994.

Parole chiave

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rivendicazione della proprietà confisca dei beni restituzione di beni nazionalizzati beni mobili restituzione di fondo sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, sull'accordo raggiunto fra le parti ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
Si è infatti precisato come sia ricorribile in cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a vincolo reale (nel caso di specie, un sequestro probatorio) per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC RADE nato il 24/06/1975 SAVIC TONI nato il 25/10/1984 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'AVV. Stefano COZZETTO chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, sull'accordo raggiunto fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava, per quanto qui di interesse, le pene inflitte a Rade Jovanovic e a Toni Savic nelle misure indicate in dispositivo, confermandone così la responsabilità per Savic in ordine ai delitti ascrittigli ai capi 3 bis, 4, 5 e 7 bis della rubrica (i primi tre erano furti aggravati in abitazione, il quarto una ricettazione) e per Jovanovic in riferimento ai capi 1, 2, 3, 3 bis, 5 e 7 (tutti furti in abitazione).

2. Propongono ricorso i due imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure nei seguenti motivi. 2.1. L'Avv. Ivano Chiesa, per Jovanovic, con l'unico motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del furto in abitazione contestato al capo 3, posto il fatto ivi contestato doveva considerarsi assorbito nella condotta ascritta al prevenuto al capo 3 bis della rubrica, trattandosi di furti, commessi in successione, ai danni della medesima abitazione, non potendosi neppure individuare quali fossero stati sottratti i diversi beni sottratti in ciascuna delle due occasioni. 2.2.

L'Avv. Stefano Cozzetto, per Toni Savic, con l'unico motivo, lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ordinanza di rigetto di dissequestro dei beni appresi al prevenuto con un provvedimento di sequestro probatorio, vizio che riguardava anche la sentenza, che parimenti si impugnava, posto che in essa si era omessa ogni motivazione sul punto nonostante lo stesso fosse stato proposto anche come motivo di appello aggiunto. Ricostruiva innanzitutto l'iter processuale della vicenda. L'istanza era stata proposta in sede cautelare ed il rigetto della medesima era stato annullato dalla Corte di cassazione che aveva trasmesso gli atti, per la decisione, al Gip del Tribunale di Milano.

Il Gip, però, aveva trasmesso gli atti al Tribunale davanti al quale era in corso il dibattimento. Il Tribunale aveva pronunciava ordinanza del 27 febbraio 2020 di non doversi procedere essendo intervenuta, sui beni in questione, una definitiva confisca. Era contro questa ordinanza che venivano proposti i motivi aggiunti di appello. Nel contempo però, la Corte territoriale, con l'ordinanza che si impugna (insieme alla sentenza), del 10 dicembre 2020, notificata il 17 dicembre 2020 e quindi in epoca successiva alla pronuncia del 4 dicembre 2020 della sentenza sul merito, aveva rigettato l'istanza nuovamente proposta dalla difesa non più, come il Tribunale, perché i beni sarebbero già stati sottoposti a confisca, ma perché il prevenuto non aveva offerto congrua prova del suo diritto di proprietà sugli stessi.

Tutto ciò premesso, il ricorrente affermava che la Corte con l'ultima ordinanza (ed in sentenza) aveva omesso di considerare che il ricorrente, davanti al Gip, aveva depositato la documentazione che comprovava le condizioni di reddito della madre, disponibilità che avrebbero consentito il legittimo acquisto dei beni vincolati, e che lo stesso Gip aveva riconosciuto nella sua decisione. Del resto, si trattava di beni mobili non registrati la cui alternativa proprietà, rispetto a quella del prevenuto, non era stata rivendicata da alcuno e che erano posseduti dal prevenuto nella sua abitazione.

Citava inoltre, il ricorrente, precedenti arresti in cui, in casi analoghi, si era decisa la restituzione, ad opera del medesimo Tribunale di Milano ed a vantaggio dello stesso ricorrente, ed i precedenti giurisprudenziali, a sé favorevoli, della Cassazione, le sentenze nn. 26462/, Rv. 202268, 205705, 278236 e 2005 e delle Sezioni unite 14/12/1994.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Lucia Odello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente Savic ha inviato memoria con la quale insiste sui motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell'interesse di Rade Jovanovic è inammissibile mentre quello avanzato a nome di Toni Savic merita accoglimento nei limiti che si preciseranno.

1. Occorre innanzitutto ricordare che la sentenza impugnata ha definito il grado di appello con una pronuncia sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.. In simile evenienza si è affermato (ex plurimis Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso Jovanovic a cui peraltro si aggiunge, assorbendola, l'inammissibilità discendente dalla rinuncia allo stesso (da qui la ridotta somma da versarsi alla Cassa delle ammende).

2. La censura proposta nel ricorso Savic, invece, merita accoglimento nei limiti che si preciseranno. Deve innanzitutto rilevarsi come il ricorrente abbia censurato sia la sentenza del 4 dicembre 2020, sia l'ordinanza del 10 dicembre 2020, entrambe pronunciate dalla Corte di appello di Milano, la prima perché non aveva deciso sulla richiesta di restituzione dei beni in sequestro, proposta con i motivi aggiunti, la seconda perché aveva rigettato tale istanza, anche autonomamente promossa nel corso della medesima fase di appello, con motivazione manifestamente carente.

La doglianza avanzata nei confronti della sentenza è inammissibile perché era stata proposta nei soli motivi aggiunti (senza alcun nesso con le censure argomentate nell'originario atto di appello) e si è invece precisato che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294;

Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Platamone, Rv. 254301; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 05/05/2014, Rv. 259740).

3. Resta così da decidere sulla sola censura mossa contro l'ordinanza del 10 dicembre 2020, notificata alla parte il 17 dicembre 2020 e tempestivamente impugnata dal prevenuto, nel previsto termine di giorni quindici, con l'odierno ricorso depositato il 28 dicembre 2020. Va, innanzitutto, rilevato come tale ricorso sia ammissibile. Si è infatti precisato come sia ricorribile in cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a vincolo reale (nel caso di specie, un sequestro probatorio) per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, Rv. 281114).Vero è che nel citato arrestato la ricorribilità in cassazione era stata tratta dall'esigenza di non costringere il terzo ad attendere la celebrazione dei vari gradi del giudizio di merito ma, in questo caso, deve considerarsi come l'ordinanza non sarebbe altrimenti impugnabile, sia perché adottata quando la fase di appello si era già chiusa con la pronuncia della sentenza (e sarebbe stato così illogico consentirne l'impugnazione solo unitamente al ricorso contro la stessa che non ne aveva presupposto l'emissione), sia perché non è previsto un ulteriore e diverso controllo giudiziale.

Il ricorso, sulla predetta ordinanza, non solo è ammissibile ma, come si è preannunciato, è anche fondato. La Corte di merito, infatti, si è limitata a congetturare il dubbio circa la proprietà dei beni in sequestro omettendo di considerare che gli stessi: - diversamente dagli altri beni restituiti a coloro che erano stati identificati come gli aventi diritto, quelli sottoposti al vincolo non erano stati da alcuno rivendicati, nonostante la risalenza temporale della loro apprensione; - erano stati rinvenuti nel possesso (la cui illegittimità non era stata neppure ipotizzata) del prevenuto; - il medesimo aveva prodotto documentazione varia inerente sia il legittimo possesso, sia la compatibilità del loro acquisto con il complessivo reddito familiare.

Così che l'affermazione della non riconducibilità della proprietà di tali beni mobili all'imputato risulta essere, allo stato, solo apparentemente motivato. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al medesimo ufficio giudicante, la Corte di appello di Milano, per il nuovo esame della questione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza emessa in data 10/12/2020 nei confronti di Savic Toni, con rinvio alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Savic Toni. Dichiara inammissibile il ricorso di Jovanovic Rade e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle