Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5751/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5751/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIULIO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 14/09/1962 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Udito in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 5751/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto un diverso profilo, deve rilevarsi che nello stesso ricorso l'Avv. Pannolli che lo ha sottoscritto si qualifica difensore di fiducia di Lombardo, senza neppure menzionare il rilascio in suo favore della necessaria procura speciale, sicché deve ribadirsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso straordinario proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263207; Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Marusi Guareschi, Rv. 269186).

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione sostitutiva credito lombard obbligazione a facoltà alternativa revisione della sentenza penale adeguamento della pena alleggerimento della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIULIO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 14/09/1962 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Udito in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza n. 31271 del 03/05/2021, la Settima Sezione penale di questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Giulio Antonino Lombardo avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 05/11/2020. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso straordinario Giulio Antonino Lombardo, attraverso il difensore Avv. Gianluca Pammolli, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - errore materiale e sostanziale del provvedimento impugnato, violazione degli artt. 3, 5, 6 e 7 Cedu e degli artt. 3 e 27 Cost., nonché dell'art.78 cod. pen. Le motivazioni dell'ordinanza impugnata sono erronee e contraddittorie, avendo il ricorrente diritto a beneficiare della non applicabilità dell'ergastolo, per aver chiesto tempestivamente il rito abbreviato. o

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

2. In primo luogo, il ricorso è totalmente carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Proprio il difetto di specificità, per mancato confronto tra l'impugnazione e la decisione apprezzata, è stato posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità di cui all'ordinanza n. 31271 del 2021 oggetto del ricorso straordinario. A ciò si aggiunga che il ricorrente attribuisce al provvedimento della Settima Sezione di questa Corte contenuti ad esso estranei, il che conferma il carattere del tutto aspecifico dell'impugnazione straordinaria.

3. Sotto un diverso profilo, deve rilevarsi che nello stesso ricorso l'Avv. Pannolli che lo ha sottoscritto si qualifica difensore di fiducia di Lombardo, senza neppure menzionare il rilascio in suo favore della necessaria procura speciale, sicché deve ribadirsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso straordinario proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263207; Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Marusi Guareschi, Rv. 269186).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2022. Il Consigliere estensore Il Pre