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Sentenza — n. 5750/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5750/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5750/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Nardo Michele avverso il provvedimento emesso in data 14 ottobre 2019 dal Tribunale di Catanzaro, con il quale era stata disposta l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 3, con divieto di soggiorno in alcuni comuni.

Regesto Legislator

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art. 606 cod.proc.pen; Sentenza — n. 5750/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge", nozione nella quale rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, atteso il collegamento diretto tra tali vizi e l'inosservanza di precise norme processuali (S.U. sentenza n. 33451 del 2014), ma non anche l'erroneità, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, vizi riconducibili allo specifico ed autonomo motivo di ricorso previsto dalla lettera e) dell'art. 606 cod.proc.pen., Ne consegue l'inammissibilità delle censure difensive che denunziano vizi motivazionali.

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione rischio di soggiorno illegale diritto di visita sorvegliato misura meno grave minaccia attuale tolleranza del soggiorno

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod.proc.pen
33451 del 2014), ma non anche l'erroneità, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, vizi riconducibili allo specifico ed autonomo motivo di ricorso previsto dalla lettera e) dell'art. 606 cod.proc.pen., Ne consegue l'inammissibilità delle censure difensive che denunziano vizi motivazionali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NARDO MICHELE nato a VIBO VALENTIA il 27/11/1971 avverso il decreto del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Nardo Michele avverso il provvedimento emesso in data 14 ottobre 2019 dal Tribunale di Catanzaro, con il quale era stata disposta l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 3, con divieto di soggiorno in alcuni comuni.

2. Il Nardo, con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso avverso il provvedimento suindicato, deducendo violazione di legge in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura e alla ritenuta sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge", nozione nella quale rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, atteso il collegamento diretto tra tali vizi e l'inosservanza di precise norme processuali (S.U. sentenza n. 33451 del 2014), ma non anche l'erroneità, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, vizi riconducibili allo specifico ed autonomo motivo di ricorso previsto dalla lettera e) dell'art. 606 cod.proc.pen., Ne consegue l'inammissibilità delle censure difensive che denunziano vizi motivazionali.

2. Il giudice di appello ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. dando specifico conto, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e di merito (pagg. 4 e ss. del decreto impugnato), di una attenta analisi dei precedenti penali e dei numerosi altri fatti per i quali, anche in tempi recenti, il proposto risulta sottoposto ad indagini preliminari e ha subito anche la misura cautelare della custodia in carcere. La motivazione del provvedimento impugnato, dunque, non risulta affatto apparente, come sostenuto dal ricorrente.

Piuttosto, sono le doglianze proposte con il ricorso a non confrontarsi con le argomentazioni del decreto. In particolare, va evidenziato che il riferimento del provvedimento impugnato alla recente condanna per armi - oltretutto spostate all'esito di una perquisizione negativa - e per il possesso e l'alterazione di un'auto rubata, commessi in concorso con soggetti condannati per associazione di stampo mafioso e nell'ambito di una regolazione degli assetti territoriali tra cosche ‘ndranghetiste, in un quadro di continuità do vita dedicata dal proposto alle attività illecite, con condanne anche per fatti gravi (un tentato omicidio), rende manifestamente infondate le censure difensive sull'omessa motivazione sulla attualità della pericolosità sociale, di certo non superata dal recente periodo di custodia cautelare (Sez. 1, Sentenza n. 29475 del 01/03/2019, Rv. 276806;

Sez. 1, Sentenza n. 27970 del 09/03/2017, Rv. 270655).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere e nsore Il Presidente Grazia Rosa Anna- Eduardo De Gregorio - C "21' CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA