Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the first-instance judgment lacked coordination between its reasoning and the final sentence. The appellant argued that the trial court's mention of mitigating circumstances outweighing aggravating ones implied a higher base sentence than the one actually imposed. The court ruled that the trial judge's detailed calculation method clarified the intent to start from the statutory minimum for simple theft, rendering the appellant's isolated reading of the text incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of coordination between the reasoning and the decision is manifestly unfounded because the court's overall argumentative path clarifies the intended application of the law.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEZZULLO ANTONIA nato a SAINT LUIS( FRANCIA) il 21/08/1973 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dottoressa MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 05/03/2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestati aggravanti, aveva condannato Antonia Pezzullo alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per il tentato furto di varia merce prelevata dai banchi di vendita di un supermercato.
2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta omessa motivazione della sentenza impugnata rispetto alla censura formulata con l'atto di appello, quanto al mancato coordinamento tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La ricorrente, nell'atto di appello, aveva lamentato che il Tribunale, nella motivazione, aveva precisato «che le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti giustificano la determinazione della pena base nei minimi edittali»: pertanto la pena base dalla quale partire per applicare le riduzioni per il tentativo, per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen. e per la scelta del rito, avrebbe dovuto essere di quattro mesi di reclusione, oltre alla multa tfr La Corte d'appello, che e ene3 una esplicita ed autonoma motivazione destinata a sorreggere la determinazione della pena applicata, ha implicitamente ed esattamente ritenuto che la denuncia del contrasto tra motivazione e dispositivo fosse destituita di qualunque fondamento.
Infatti, l'imputata, nel suo atto di appello, aveva isolato una parte della motivazione e ne aveva frainteso il significato letterale, che invece emerge dalla lettura complessiva del percorso argomentativo del giudice di primo grado. Il Tribunale, infatti, che illustra dettagliatamente il metodo di calcolo seguito per giungere alla pena poi irrogata in dispositivo, premette che talune valutazioni - che qui non rileva riprodurre - «inducono a ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti e giustificano la determinazione della pena base nei minimi edittali»: con ciò, come chiarito dalla prima operazione di calcolo eseguita subito dopo, intendendo che, grazie alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, riteneva di poter partire, prima di eseguire le ulteriori riduzioni, da quella che è la pena base per il furto semplice.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Eduardo De Gregorio ci CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN