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Sentenza — n. 5712/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5712/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5712/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani del 1 luglio 2019, con la quale Patrizia Angelo è stata condannata, in concorso con Antonino Martorana, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. per essersi sostituita a Maria Dinisi nella stipula di un contratto di erogazione di energia elettrica con Enel Energia, richiedendo, nel corso di una conversazione telefonica, l'autorizzazione al subentro del nuovo gestore e fornendo, nell'occasione, il recapito telefonico 3407810257, risultato intestato alla predetta.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5712/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen. per essersi sostituita a Maria Dinisi nella stipula di un contratto di erogazione di energia elettrica con Enel Energia, richiedendo, nel corso di una conversazione telefonica, l'autorizzazione al subentro del nuovo gestore e fornendo, nell'occasione, il recapito telefonico 3407810257, risultato intestato alla predetta.

Parole chiave

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abuso di impianti di telecomunicazioni contratto per la fornitura di energia danneggiamento d'impianti elettrici fornitore di servizi di telecomunicazione reati contro la sfera personale riservata materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
Con la sentenza impugnata del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani del 1 luglio 2019, con la quale Patrizia Angelo è stata condannata, in concorso con Antonino Martorana, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., fondato sul titolo del reato.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGELO PATRIZIA nato a ERICE il 22/02/1977 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICE3TA MARINELLI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani del 1 luglio 2019, con la quale Patrizia Angelo è stata condannata, in concorso con Antonino Martorana, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. per essersi sostituita a Maria Dinisi nella stipula di un contratto di erogazione di energia elettrica con Enel Energia, richiedendo, nel corso di una conversazione telefonica, l'autorizzazione al subentro del nuovo gestore e fornendo, nell'occasione, il recapito telefonico 3407810257, risultato intestato alla predetta.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputata per mezzo del difensore, Avv. Giuseppe Rando, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza impugnata, pur avendo la difesa rimarcato come l'utenza dell'imputata fosse abbinata al diverso numero 3407210257, avendo sul punto il giudice d'appello travisato la censura, nella parte in cui ha riferito tale numero alla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., fondato sul titolo del reato.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in data 29 ottobre 2021, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. In data 4 novembre 2021, la parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese. 5.11 ricorso è inammissibile. 5.1. Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. L'identificazione nell'imputata della persona che aveva telefonicamente stipulato un contratto vocale con Enel Energia, qualificandosi come Maria Dinisi, è stata effettuata comparando la registrazione audiofonica del contratto con la voce di Patrizia Angelo, che aveva risposto agli operanti dall'utenza, avente numero 340/7810275, dalla medesima contraente fornito in sede di stipula ed alla stessa Angelo intestato.

Sul punto, la ricorrente - nell'evidenziare l'erronea attribuzione dell'utenza, nell'impugnata sentenza, alla persona offesa - contesta che tale numero fosse in uso all'imputata, invece titolare dell'utenza 3407210257. Il preteso travisamento resta, tuttavia, affidato alle mere prospettazioni della ricorrente, non suffragate da elementi oggettivi che la Corte territoriale avrebbe omesso di apprezzare, ed è comunque superato dall'identificazione della voce della titolare dell'utenza oggetto di indagini con quella registrata all'atto della stipula del contratto, rimasta incontestata.

Con siffatto, ulteriore e decisivo, elemento la ricorrente non si confronta, ponendo la censura nell'alveo dell'inammissibilità (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dalla motivazione rassegnata in punto di diniego dell'applicazione della causa di non punibilità emerge, seppur sinteticamente, la valorizzazione della modalità della condotta e, in particolare, «l'utilizzazione di un dato appartenente alla sfera di riservatezza della persona offesa»; locuzione che si riferisce, all'evidenza, ad elementi diversi ed ultronei rispetto alla mera sostituzione di persona, che attinge, invece, il profilo identitario pubblico dell'individuo.

Insussistente s'appalesa, pertanto, la denunciata violazione di legge, in assenza della prospettazione di positivi indicatori, rilevanti nella prospettiva invocata e rimasti, invece, ingiustificatamente ignorati.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 22 novemb