Sentenza — n. 4945/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa decisione impugnata è stata pronunziata il 6 maggio 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di Francesco La Rosa — sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per reato aggravato ex art. 416-bis.1. cod. pen. — avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva respinto la richiesta di collocazione agli arresti domiciliari dell'imputato presso una comunità per il recupero dalla dipendenza da alcool.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 89 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 4945/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, osservando che: - il ricorrente non si è confrontato con l'argomentazione circa l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 89 d.P.R. 309 del 1990 a chi risponde dei reati di cui all'art. 4-bis I. 354 del 1975; - il Tribunale del riesame ha ritenuto non superata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; - la dipendenza dell'imputato era adeguatamente affrontata in carcere.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ROSA FRANCESCO nato a TROPEA il 29/11/1971 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. DEL RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 6 maggio 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di Francesco La Rosa — sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per reato aggravato ex art. 416-bis.1. cod. pen. — avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva respinto la richiesta di collocazione agli arresti domiciliari dell'imputato presso una comunità per il recupero dalla dipendenza da alcool.
2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia , affidandosi ad un unico motivo di ricorso, che denunzia mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Dopo aver evocato il provvedimento impugnato, il ricorrente lamenta che il Collegio de libertate abbia acriticamente recepito le argomentazioni del Tribunale di Vibo Valentia. In particolare, risulta violato il principio di adeguatezza perchè non sono stati indicati elementi specifici sul fatto e sulla situazione clinica del La Rosa, nonché sulla circostanza che il decremento di alcool assunto era propedeutico all'inserimento in comunità, con programma residenziale 3.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, osservando che: - il ricorrente non si è confrontato con l'argomentazione circa l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 89 d.P.R. 309 del 1990 a chi risponde dei reati di cui all'art. 4-bis I. 354 del 1975; - il Tribunale del riesame ha ritenuto non superata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; - la dipendenza dell'imputato era adeguatamente affrontata in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto è pervenuta rinunzia al medesimo, sottoscritta dal ricorrente e depositata presso la matricola della Casa circondariale dove La Rosa è detenuto. Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della causa che l'ha determinata, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
2. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2/12/2021. Il Consigliere