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Ordinanza — n. 4940/2022 — snpen Generato dall'IA

Court corrects a clerical error in a prior order declaring appeals inadmissible against two defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4940/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a clerical error in a previous order regarding the inadmissibility of appeals by Hristu Marian and Hristu Mihaita. The original document incorrectly stated the appeal was dismissed for prescription, whereas the actual ruling declared the appeals inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court applied Article 130 of the Code of Criminal Procedure to amend the record, ensuring the correct legal outcome is reflected.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A clerical error in a judicial order that contradicts the actual decision is subject to correction to reflect the true ruling.

Parole chiave

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clerical error correction inadmissible appeals prescription mistake Code of Criminal Procedure judicial record amendment correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Vista la segnalazione del Tribunale di Pescara avente ad oggetto l'ordinanza emessa dalla Settima Sezione penale di questa Corte in data 24/10/2017, depositata in data 23/01/2018, sui ricorsi proposti da Hristu Marian e Hristu Mihaita avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 16/11/2015; considerato che con la predetta ordinanza i ricorsi di Hristu Marian e Hristu Mihaita sono stati dichiarati inammissibili, adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; rilevato che, per mero errore materiale, nell'estratto della predetta ordinanza di questa Corte è stato annotato un dispositivo di annullamento della sentenza impugnata - con cui viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione - diverso da quello risultante dall'ordinanza-documento; considerato che trattasi di errore emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., nei sensi specificati in dispositivo; visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale;

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore contenuto nell'estratto 26/10/2017 dell'ordinanza di questa Corte, sezione settima, emessa il 24/10/2017 nei confronti di Hristu Marian e Hristu Mihaita, nel senso che il dispositivo dell'ordinanza in questione è: "Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.". Così deciso in Roma, il 25/11/2021 Il Consigliere estensore Il President