Sentenza — n. 4908/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, esclusa la circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto con destrezza, ritenuta la sola recidiva specifica e la residua aggravante, dell'abuso di prestazione d'opera, rideterminava la pena inflitta a Gennaro Errico, per il delitto di furto ascrittogli, nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4908/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al momento della pronuncia della sentenza d'appello, infatti, eliminata una delle aggravanti del delitto di furto e riconsiderata la recidiva come solo specifica e non più, come ritenuta dal primo giudice, anche reiterata, il delitto si era estinto per prescrizione. Al temine di anni sei previsto dall'art. 157 cod. pen., si doveva aggiungere quello della metà, anni tre pertanto, previsto per la recidiva specifica (l'ulteriore aggravante, contestata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen non andava considerata perché ad effetto comune), così che, in assenza di cause di sospensione, il termine massimo, di anni nove, era decorso al 27 agosto 2016 (ancor prima della consunzione del termine intermedio decorrente dalla pronuncia della sentenza di prime cure).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ERRICO GENNARO nato a NAPOLI il 06/12/1960 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore L'Avv. MARILENA FIORAVANTI, quale sostituto processuale, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, esclusa la circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto con destrezza, ritenuta la sola recidiva specifica e la residua aggravante, dell'abuso di prestazione d'opera, rideterminava la pena inflitta a Gennaro Errico, per il delitto di furto ascrittogli, nella misura indicata in dispositivo.
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge, in cui la Corte era incorsa nel non rilevare, ad esito della parziale riforma della sentenza impugnata, l'intervenuta prescrizione del reato. Si osservava, infatti, come il termine massimo - che doveva considerarsi, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen, pari ad anni sette e mesi sei - fosse già interamente decorso, al momento della pronuncia della sentenza d'appello, osservando come la stessa fosse intervenuta solo il 4 marzo 2020 e il furto fosse stato consumato il 27 agosto 2007 (in assenza di periodi di sospensione del termine). Annotava inoltre, il ricorrente, come fosse anche decorso il termine intermedio, fissato in anni sei dall'art. 157 cod. pen., e intercorso, a suo dire, fra il deposito dell'atto di appello, del 17 gennaio 2013, e la prima udienza del gravame di merito, del 28 gennaio 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Al momento della pronuncia della sentenza d'appello, infatti, eliminata una delle aggravanti del delitto di furto e riconsiderata la recidiva come solo specifica e non più, come ritenuta dal primo giudice, anche reiterata, il delitto si era estinto per prescrizione. Al temine di anni sei previsto dall'art. 157 cod. pen., si doveva aggiungere quello della metà, anni tre pertanto, previsto per la recidiva specifica (l'ulteriore aggravante, contestata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen non andava considerata perché ad effetto comune), così che, in assenza di cause di sospensione, il termine massimo, di anni nove, era decorso al 27 agosto 2016 (ancor prima della consunzione del termine intermedio decorrente dalla pronuncia della sentenza di prime cure).
2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata per essersi il delitto contestato estinto anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata. Non sussistono ragioni per una più favorevole formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., del resto neppure invocata dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Grazia Rosà-Anna Miccoli CORTE DI C