Sentenza — n. 4903/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROIETTI IVANO nato a ROMA il 26/09/1980 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 24/09/2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Amedeo Proietti e Ivano Proietti alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. pen; Sentenza — n. 4903/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROIETTI IVANO nato a ROMA il 26/09/1980 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 24/09/2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Amedeo Proietti e Ivano Proietti alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.
2. Nell'interesse di Ivano Proietti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen.
3. È pervenuta rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione di Ivano Proietti, autenticata dal difensore.
4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
5. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della sopravvenuta rinuncia, si ritiene equo determinare in euro 5CI0,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/12/2021 Il Presidente Stefp n Palla CORTE DI CASSAZIONEV ,SEZIONE