Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4892/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4892/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4892/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCI SAMUEL nato a CAGLIARI il 21/09/1996 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato ROBERTA CANNAS si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4892/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Denuncia che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda unicamente sulla risposta che lo stesso avrebbe reso alla guardia giurata con cui avrebbe confermato di aver venduto a un marocchino il monitor della scuola elementare risultato mancante. La corte territoriale, a fronte di tale doglianza che evidenziava come si trattasse, tra l'altro, di prova indiretta rispetto alla quale non si aveva certezza neppure della spontaneità della dichiarazione resa dal Marci, si è limitata ad osservare che il riferimento ad un monitor invece che a un computer dovesse ritenersi non decisivo ai fini di una diversa valutazione dal momento che nel linguaggio comune è frequente l'utilizzo del primo termine per indicare un computer.

Parole chiave

Generato dall'IA
prove acquisite tramite sorveglianza istruzione penale per appropriazione indebita abuso di un impianto per l'elaborazione di dati reati contro la sfera personale riservata verdetto di colpevolezza prova informatica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 cod. proc. pen
1.11 ricorso è inammissibile 1.1.Quanto al primo motivo è il caso di rammentare che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCI SAMUEL nato a CAGLIARI il 21/09/1996 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato ROBERTA CANNAS si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di Marci Samuel, dichiarato colpevole del reato di furto aggravato, ha revocato la sospensione condizionale della pena già riconosciuta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza per violazione del divieto probatorio di cui all'art. 62 del codice di rito, con riferimento alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal Marci ad una guardia giurata, in risposta alla domande dalla medesima poste, alla presenza dei Carabinieri che procedevano alla identificazione del ricorrente, così come emerge dalla stessa deposizione resa dalla guardia giurata in dibattimento. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al già proposto motivo di appello con cui si contestava la inattendibilità dalle dichiarazioni rese dalla guardia giurata, Carboni, in quanto sommarie e imprecise.

Denuncia che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda unicamente sulla risposta che lo stesso avrebbe reso alla guardia giurata con cui avrebbe confermato di aver venduto a un marocchino il monitor della scuola elementare risultato mancante. La corte territoriale, a fronte di tale doglianza che evidenziava come si trattasse, tra l'altro, di prova indiretta rispetto alla quale non si aveva certezza neppure della spontaneità della dichiarazione resa dal Marci, si è limitata ad osservare che il riferimento ad un monitor invece che a un computer dovesse ritenersi non decisivo ai fini di una diversa valutazione dal momento che nel linguaggio comune è frequente l'utilizzo del primo termine per indicare un computer.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile 1.1.Quanto al primo motivo è il caso di rammentare che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (cfr. ex mu/tis Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Rv. 277093 - 01); e di osservare che tale principio non risulta scalfito nel caso di specie dalla eventuale presenza dei Carabinieri che secondo la stessa, generica, prospettazione del ricorrente non sarebbero comunque stati i destinatari della dichiarazione né gli autori della deposizione poi su di esse resa (avendo testimoniato su di esse la guardi giurata, Carboni). 1.2.11 secondo motivo è aspecifico, non considerando la complessiva ricostruzione del fatto come emergente dalle conformi pronunce di merito che hanno tratto la prova della colpevolezza dell'imputato non solo dalla dichiarazione resa dalla guardia giurata - che ebbe a r riportare la confessione effettuata dal Marci nell'immediatezza del fatto - ma anche 9t1 altri elementi indiziari concludenti nella medesima direzione (cfr. in particolare pag. 8 della sentenza impugnata in cui si dà altresì atto del fermo dell'imputato nella notte del 24.11.2014 al di fuori di un'altra scuola, quella di via Roma, ai danni della quale era stato parimenti tentato un furto, nonché pag. 4 della medesima pronuncia che pone in evidenza l'identità degli indumenti indossati dal soggetto indentificato davanti alla scuola di via Roma nel Marci e da quello ritratto dalla videocamera di sorveglianza presente nella scuola di via Rossini, ove fu perpetrato il furto oggetto del presente procedimento).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021. Il Con i.liere estensore Il Presidente R ata Sessa n R4a Pezz CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEP